Ricorso per cassazione firmato dall’imputato: quando è inammissibile?
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio è disciplinato da precise regole procedurali. Ignorarle può avere conseguenze drastiche, come la chiusura del processo senza un esame nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: il ricorso per cassazione firmato dall’imputato personalmente è inammissibile, essendo richiesta la firma di un difensore specializzato. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti formali di questo importante mezzo di impugnazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello, per un reato di lieve entità previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Non rassegnato alla decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento. Tuttavia, compiva un errore procedurale decisivo: redigeva e sottoscriveva l’atto di ricorso personalmente, senza l’assistenza e la firma di un legale.
Il Ricorso per Cassazione Firmato dall’Imputato e la Decisione della Corte
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’atto e, con una procedura snella de plano (cioè senza udienza pubblica), ha immediatamente rilevato un vizio insanabile. La Corte non è entrata nel merito delle ragioni dell’imputato, ma si è fermata a un controllo preliminare di ammissibilità. L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La conseguenza per il ricorrente non è stata solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese del procedimento e una sanzione di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione: La Riforma dell’Art. 613 c.p.p.
La decisione della Suprema Corte si fonda su una regola chiara e inderogabile del codice di procedura penale. In particolare, i giudici hanno richiamato l’articolo 613 del codice di rito, così come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”).
Questa norma stabilisce espressamente che l’atto di ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Il legislatore ha inteso riservare questo tipo di impugnazione a professionisti dotati di una specifica competenza tecnica, data la natura del giudizio di cassazione, che verte esclusivamente su questioni di diritto e non sul riesame dei fatti.
Poiché nel caso di specie il ricorso per cassazione era stato firmato dall’imputato e non da un avvocato cassazionista, la Corte non ha potuto fare altro che applicare la sanzione processuale dell’inammissibilità, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, lancia un messaggio inequivocabile: il ricorso in Cassazione è un atto tecnico che non ammette improvvisazioni. La sottoscrizione personale da parte dell’imputato, anziché quella di un avvocato abilitato, costituisce un errore fatale che preclude qualsiasi discussione sul merito della vicenda. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi sempre a un difensore qualificato, specialmente nelle fasi più delicate e complesse del processo penale, per evitare non solo la perdita di un’opportunità processuale, ma anche ulteriori conseguenze economiche negative.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No. Secondo l’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103/2017, l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la conseguenza di un ricorso per cassazione firmato personalmente dall’imputato?
La conseguenza diretta è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Perché è necessaria la firma di un avvocato specializzato per il ricorso in Cassazione?
La legge richiede la firma di un avvocato iscritto all’albo speciale perché il giudizio in Cassazione è altamente tecnico e si concentra esclusivamente sulla corretta applicazione della legge (questioni di legittimità), non sulla ricostruzione dei fatti. È quindi necessaria una competenza specifica per formulare correttamente i motivi del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23249 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MOTTOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; fettesentite- del PG C- -3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso personale COGNOME NOME, impugna la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Bari in ordine al delitto di cui all’art comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto personalmente dall’imputato.
Ai sensi che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 10 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi n devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall’imputato, pertanto, inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/05/2024