Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23154 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23154 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 27022/2023 GLYPH R.G.
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe proponendo cinque motivi. Con un primo lamenta mancanza di motivazione in relazione alla valutazione dei periti sull’attendibilità e affidabilità dell’etilom con un secondo motivo inosservanza della legge penale o di altre norme giuridiche nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla validità dell’ultima revisione periodica dell’etilometro realizzata dal CPA di Milano nonostante non sia abilitato a tale attività, con un terzo motivo inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche per aver ritenuto sussistente in capo all’imputato l’onere di provare il malfunzionamento dell’etilometro, anziché in capo al pubblico ministero, con un quarto motivo mancanza di motivazione nonché inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione alla mancata valutazione degli atti e delle memorie depositati dal difensore e dai consulenti circa il malfunzionamento e le irregolarità dell’etilometro e con un quinto motivo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di legge in ordine al diniego di applicare la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In data 9 maggio 2024 è stata depositata memoria a firma dell’AVV_NOTAIO nell’interesse del ricorrente, con cui si insiste per l’accoglimento del ricorso.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnat (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, in relazione al primo motivo, la Corte territoriale ha logicamente motivato l’affidabilità dell’etil metro, dando atto di come il consulente non abbia fornito alcun riscontro circa la presenza di vizi fondati su ipotetiche e indimostrate manipolazioni su apparecchi diversi, da cui si deduce la mancanza di un adeguato riscontro probatorio.
Con riferimento al secondo motivo, i giudici del gravame del merito hanno considerato irrilevante la circostanza che le prove sono state, in alcune annualità, valutate dal CPA di Milano in quanto, come risulta dalla documentazione di ornologazione, si tratta di un organo che opera in coordinamento con il RAGIONE_SOCIALE.
Con riferimento al terzo motivo, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la sussistenza dell’onere di allegazione in capo all’imputato di elementi atti a far dubitare del corretto funzionamento dell’etilometro in capo alla difesa, dato che l’esito positivo dell’alcoltest, considerato affidabile in ragione dei controlli perio a cui è sottoposto, costituisce prova dello stato di ebrezza, e deve essere quindi l’imputato a fornire la prova contraria di tale accertamento.
Con riferimento al quarto motivo, la Corte di Appello ha considerato le irregolarità rilevate dall’appellante totalmente estranee all’effettiva funzionalità dell’e lometro.
Con riferimento a tali profili di doglianza va rilevato che, ormai da tempo, e ben prima del proposto ricorso, questa Corte di legittimità (cfr. ex multis, Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, COGNOME, Rv. 278032, Sez. 4 n. 6580 del 28/1/2020, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280937; Sez. 4 n. 517 dell’11/2/2021, COGNOME, non mass.; oltre che la recentissime Sez. 4 Sez. 4 n. 33371 del 8/6/2023, COGNOME non mass. e Sez. 4 n. del 23/1/2024, COGNOME, non mass.,) che hanno fugato ogni dubbio sul fatto che, per quanto riguarda l’etilometro, l’omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall’art. 379, commi 6, 7 e 8 del Regolamento esecutivo al Codice della Strada, approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495 e ciò differenzia la disciplina in tema di etilometro rispetto a quella avente ad oggetto l’autovelox, colpita dalla declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015.
Pertanto, dovendo ritenersi che, anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, co. 2, cod. strada, nell’ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all’attri buzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa Vomologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest (così Sez.
4, n. 38618 del 6/6/2019, COGNOME, Rv. 277189), fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (in tal senso la necessaria precisazione di cui alla richiamata Sez. 4 n. 3201 del 12/12/2019 dep. 2020, COGNOME, Rv. 278032), che nel caso che ci occupa non è stato adempiuto.
Con riferimento al quinto ed ultimo motivo, i giudici del gravame del merito hanno correttamente motivato il diniego di applicare la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in ragione della particolare gravità della condotta, considerato l’elevato livello alcolometrico riscontrato e la perdita del controllo dell’auto parte dell’imputato, che dimostrano l’alta pericolosità dello stesso per la sicurezza stradale.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, de grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
S.U. COGNOME ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente».
Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen. giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli rit nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell’imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto).
N.
27022/2023 GLYPH R.G.
Né può porsi in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, Rv. 256463).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29/05/2024