Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43242 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43242 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a La Louviere (Belgio) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa in data 23/03/2023 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inarnmissibilità del ricorso; lette le note di replica del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23/03/2023, il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, presentata da COGNOME NOME, avverso il decreto emesso in data 16/02/2023 con cui il AVV_NOTAIO Europeo Delegato Ufficio di Palermo aveva disposto, anche nei confronti del predetto, la perquisizione locale ed il conseguente sequestro di beni documenti e quant’altro dettagliatamente descritto nel decreto medesimo.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla manca traduzione del decreto e degli atti prodromici e successivi in lingua no ricorrente, cittadino belga residente a Dubai. La difesa richiama preced giurisprudenziali relativi alla sussistenza dell’obbligo di traduzione anche i di elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, e censura il riferimen ritenuta sufficienza della ratifica di una querela sporta dal ricorrente e a quest’ultimo interessi in Italia. Si lamenta altresì la violazione dell’art. proc. pen.
2.2. Erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e vizio di motivazi Si deduce l’insussistenza di concrete esigenze preventive di cui al comma dell’art. 321, e si censura l’omessa motivazione in ordine al fumus el reato contestato. La difesa lamenta altresì la violazione dei principi di speciali idoneità, anche in relazione al vincolo di strumentalità con il reato contes alla mancata ostensione di tutti gli atti investigativi.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO solleci una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per l’insussistenza d motivazionali denunciabili in questa sede e la correttezza della motivazione quanto alla mancata traduzione del provvedimento, sia quanto alla configurabili RAGIONE_SOCIALE dedotte esigenze.
Con note di replica, il difensore insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondato è il primo motivo, imperniato sulla mancata conoscenza della lingua italiana da parte del COGNOME e sulla mancata traduzione del provvedimento.
Al di là degli elementi valorizzati dal Tribunale per disattendere la prospe mancata conoscenza della lingua (ratifica della querela proposta presso Commissariato di P.S. di Cefalù, titolarità di interessi in Italia, allegazione di documenti indicativi della conoscenza della lingua, ecc.), assume ril assorbente la necessità di fare applicazione del consolidato indirizzo interpret di questa Suprema Corte secondo cui «la mancata traduzione della sentenza nell lingua nota all’imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana non in un’ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della traduzione, per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egl abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota (così da ultimo Sez. 6, n. 40556 del 21/09/2022, COGNOME NOME, Rv. 283965
01). Deve dunque escludersi qualsiasi effettivo pregiudizio in capo all’odierno ricorrente, avuto anche riguardo al passaggio motivazionale in cui il Tribunale evidenzia un sostanziale difetto di interesse, avendo pienamente esercitato i propri diritti come indirettamente attestato anche dalla tipologia di censure proposte (cfr. pag. 6 seg. dell’ordinanza impugnata).
Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alle residue censure.
Va invero evidenziato, per un verso, che la prospettata violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., per il difetto di esigenze preventive, ecc., appare del tutto eccentrica rispetto al provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale del riesame (decreto di perquisizione locale e conseguente sequestro eseguito dal AVV_NOTAIO Europeo Delegato presso l’Ufficio EPPO di Palermo, in esecuzione dell’attività di indagine delegata dal AVV_NOTAIO Europeo con sede a Madrid, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento EPPO).
Per altro verso, con riferimento alla mancata motivazione in ordine al fumus commissi delicti, va evidenziato che il Tribunale di Palermo, all’esito di una diffusa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute negli artt. 30 segg. Reg. EPPO, ha affermato che, per i provvedimenti come quello per cui è causa, “la fase del controllo di merito dell’attività investigativa sia in sede di esecuzione che giurisdizionale resterà di competenza della sola AG emittente mentre i profili di legittimità formale dell’atto resteranno di competenza dell’AG dello stato richiesto di prestare assistenza” (cfr. pag. 5 dell’ordinanza). Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto di circoscrivere la propria attività “alla verifica d presupposti formali dell’atto e della legittimità RAGIONE_SOCIALE modalità di sua esecuzione, nel rispetto dei diritti dell’indagato” (pag. 6), con esclusione quindi RAGIONE_SOCIALE “doglianze difensive di merito sul c.d. fumus dei reati ipotizzati” (pag. 7).
Tale articolata prospettazione non è stata in alcun modo confutata dal ricorrente, che si è limitato a dolersi della mancanza di motivazione sul fumus, sulla violazione del principio di specialità, ecc., in termini totalmente generici, pri di qualsiasi effettivo confronto con il provvedimento impugnato. Deve perciò farsi applicazione, sul punto, del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 3 ottobre 2023
Il Consiglie 7-stensore
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Il Presidente