Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43243 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43243 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa in data 23/03/2023 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23/03/2023, il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, presentata nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, avverso il decreto emesso in data 16/02/2023 con cui il AVV_NOTAIO Europeo Delegato – Ufficio di Palermo aveva disposto, nei confronti della predetta società, la perquisizione locale ed il conseguente sequestro di beni, documenti e quant’altro dettagliatamente descritto nel decreto medesimo.
Ricorre per cassazione il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla manca valutazione RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive in ordine alla mancanza di elementi idone sostenere il coinvolgimento della NOME nel reato contestato. Si lamenta altre la violazione dell’art. 355 cod. proc. pen.
2.2. Erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e vizio di motivazi Si deduce l’insussistenza di concrete esigenze preventive di cui al comma dell’art. 321, e si censura l’omessa considerazione del fatto che la ten sequestro era stata acquistata già nel 2016. La difesa lamenta altresì la viol dei principi di specialità e di idoneità, anche in relazione al vincolo di strum con il reato contestato e alla mancata ostensione di tutti gli atti investigat
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO Generale solleci una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per l’insussistenza motivazionali denunciabili in questa sede e la correttezza della motivazione quanto alla mancata traduzione del provvedimento, sia quanto alla configurabili RAGIONE_SOCIALE dedotte esigenze.
Con memoria di replica, il difensore insiste per l’accoglimento dei motivi ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Per ciò che riguarda il primo ordine di . doglianze, va evidenziato che il Tribunale di Palermo, all’esito di una diffusa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dispos contenute negli artt. 30 segg. Reg. EPPO, ha affermato che, per i provvedimen come quello per cui è causa, “la fase del controllo di merito dell’a investigativa sia in sede di esecuzione che giurisdizionale resterà di compet della sola AG emittente mentre i profili di legittimità formale dell’atto rest di competenza dell’AG dello stato richiesto di prestare assistenza” (cfr. p dell’ordinanza). Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto di circoscrivere propria attività “alla verifica dei presupposti formali dell’atto e della le RAGIONE_SOCIALE modalità di sua esecuzione, nel rispetto dei diritti dell’indagato” (pag. esclusione quindi RAGIONE_SOCIALE “doglianze difensive di merito sul c.d. fumus dei ipotizzati in quanto questione azionabile presso l’RAGIONE_SOCIALE” (pag.
Tale articolata prospettazione non è stata in alcun modo confutata dal società ricorrente, che si è limitata a dolersi della mancanza di motivazion fumus, sulla violazione del principio di specialità, ecc., in termini total generici, privi di qualsiasi effettivo confronto con il provvedimento impugna Deve perciò farsi applicazione, sul punto, del consolidato insegnamento di que
Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto alle residue censure.
Il Tribunale di Palermo ha compiutamente illustrato le esigenze probatorie fondanti il provvedimento di sequestro, i collegamenti tra i vari indagati, la sussistenza di un nesso di strumentalità della documentazione sequestrata per la ricostruzione della rete di relazioni societarie e personali funzionali all commissione dei reati contestati (cfr. pag. 6 segg. dell’ordinanza impugnata).
Tale compiuta disamina RAGIONE_SOCIALE esigenze probatorie non è stata presa in alcuna considerazione dalla difesa ricorrente, che ha prospettato una violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., per il difetto di esigenze preventive, ecc.: censura evidentemente del tutto eccentrica rispetto al provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale del riesame (decreto di perquisizione locale e conseguente sequestro eseguito dal AVV_NOTAIO Europeo Delegato presso l’Ufficio EPPO di Palermo, in esecuzione dell’attività di indagine delegata dal AVV_NOTAIO Europeo con sede a Madrid, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento EPPO).
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della società ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euto tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 3 ottobre 2023
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Il Presidente