Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35540 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35540 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 12 dicembre 2024, in parziale riforma sentenza del Tribunale di Palermo del 29 gennaio 2024, ha dichiarato non doversi procede confronti di COGNOME NOME in ordine al residuo reato di cui agli artt. 81, 110 cod.pe D. Lgs. n.231/2007 (capo b- della rubrica), perché estinto per intervenuta prescrizione, con nel resto l’impugnata sentenza che aveva già dichiarato la prescrizione per il capo C) e i querela per il capo a)..
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di COGNOME articolando due motivi di impugnazione.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. cod.proc.pen. in relazione agli artt. 110, 624, 625 nn. 4 e 5 cod.pen., lamentando ch territoriale avrebbe ritenuto integrata la fattispecie di reato, in violazione dei precet con motivazione manifestamente illogica e lacunosa.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. cod.proc.pen. in ordine alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 bis co
3.11 ricorso è inammissibile.
In tema di impugnazioni, l’imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, p ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescri tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabili modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell’elemento soggettivo del affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all’errore circa il mancato riconoscimento di tale cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n.8135 del 31/01/2019, Rv. 275219 ).
Nel caso di specie, il ricorso è del tutto generico, privo di confronto con la decisione non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privo di analisi censoria degli argome fondamento dell’affermazione della penale responsabilità del prevenuto.
La Corte territoriale ha congruamente motivato, rilevando come dalla convergente risul probatorie sia emerso che gli odierni appellanti, in concorso tra loro, in un’ottica di cons temporale, hanno derubato la persona offesa, COGNOME NOME, privandolo del portafogli
interno erano custodite le carte di credito. In particolare, i giudici di merito hanno evi gli stessi abbiano agito in gruppo per sottrarre illecitamente il portafoglio della person poi dirigersi nell’immediatezza dei fatti presso lo sportello bancomat nelle vicinanze del era avvenuto il furto, al fine di eseguire i prelievi di denaro dalle carte rubate al circostanza è stata constatata anche da due agenti di Polizia Municipale in borghese.
La motivazione è logica e immune da vizi; né il ricorso si confronta in alcun modo con es
Il secondo motivo è aspecifico, atteso che la sentenza impugnata, avendo dichia prescrizione, non contiene alcuna statuizione sul trattamento sanzionatorio e sulle a generiche
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di co determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versame somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il PresidentL