Ricorso e Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti sull’Impugnazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono molto ristrette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 8019/2024) ribadisce con fermezza i limiti del ricorso e patteggiamento, chiarendo quando e perché un’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Tivoli nei confronti di due persone, accusate di rapina aggravata e porto abusivo di coltello. Entrambi gli imputati avevano concordato la pena con la Procura. Successivamente, i loro difensori hanno presentato ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni:
1.  Il primo ricorrente lamentava una violazione di legge, sostenendo che il giudice del patteggiamento non avesse correttamente valutato la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
2.  La seconda ricorrente, invece, contestava l’illegalità della pena applicata, ritenendo che il giudice avesse violato le norme sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.), omettendo di considerare le attenuanti generiche e la recidiva.
La Decisione della Corte e i Limiti del Ricorso e Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le impugnazioni, dichiarandole inammissibili. La decisione si fonda su due principi giurisprudenziali ormai consolidati che definiscono in modo netto il perimetro del ricorso e patteggiamento.
La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende, una conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità dei loro ricorsi.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e si basano su specifici riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Il Divieto di Appello per Mancato Proscioglimento
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, la Corte ha richiamato l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce espressamente che è inammissibile il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento basato sulla presunta omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. La legge, in questi casi, prevede che la Corte dichiari l’inammissibilità de plano, ovvero senza neanche la necessità di un’udienza formale. Si tratta di una scelta legislativa volta a prevenire ricorsi meramente dilatori e a dare stabilità agli accordi raggiunti tra accusa e difesa.
La Nozione di “Pena Illegale”
In relazione al secondo ricorso, che contestava l’illegalità della pena, la Corte ha fatto riferimento a una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 877/2022). Secondo questo principio, ormai considerato ius receptum (diritto consolidato), una pena concordata è da considerarsi ‘illegale’ solo in due casi:
1.  Quando supera i limiti edittali generali previsti dalla legge (artt. 23, 65 e 71 c.p.).
2.  Quando eccede i limiti specifici previsti per la singola fattispecie di reato.
Qualsiasi errore nei passaggi intermedi del calcolo, come un’errata valutazione nel bilanciamento delle circostanze, non rende la pena illegale, a meno che non porti a superare i suddetti limiti massimi. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato ritenuto infondato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma la linea rigorosa della giurisprudenza sui limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La scelta di accedere a questo rito alternativo comporta una rinuncia a far valere determinate doglianze in sede di appello. In particolare, non è possibile contestare in Cassazione la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. né lamentare errori nel calcolo della pena, a meno che questa non risulti palesemente illegale perché superiore ai massimi edittali. Questa decisione serve da monito per la difesa: la valutazione sull’opportunità del patteggiamento deve essere ponderata attentamente, tenendo conto delle limitate vie di ricorso disponibili.
 
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento se si ritiene che il giudice avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato?
No, l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento con cui si deduce l’omessa valutazione delle condizioni per una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Quando una pena concordata tramite patteggiamento può essere considerata illegale?
Secondo la giurisprudenza consolidata, una pena è considerata illegale soltanto se eccede i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23, 65 e 71 del codice penale, oppure i limiti edittali specifici previsti per la singola fattispecie di reato. Un errore nei passaggi intermedi del calcolo, come quello nella comparazione delle circostanze, non la rende di per sé illegale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma determinata equitativamente in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8019 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2   Num. 8019  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TIVOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di TIVOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il Tribunale di Tivoli applicava ai ricorrenti la pena concordata per i reati d aggravata e porto ingiustificato di un coltello a serramanico
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva violazione di legge per mancata applicazione mancato riconoscimento delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen..
Ricorreva per Cassazione anche il difensore di NOME COGNOME che si dole della applicazione di una pena illegale per violazione dell’art. 69 cod. peri., co
sia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che l’om considerazione della recidiva.
I ricorrenti non si confrontano con la consolidata giurisprudenza secondo c sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggia con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizio pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, l provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401)
A ciò si aggiunge, con riferimento al ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che è ius receptum che la pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltan caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispec a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione computati in violazione di legge.(Fattispecie relativa a procedimento di applicazione pena). (Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 28388 01).
4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonc versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 24 gennaio 2024
L’estensore