Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40850 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40850 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato ad Agrigento il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/06/2025 del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. sentito l’AVV_NOTAIO nell’interesse della ricorrente che ha chiesto
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., dichiarava l’incompetenza del Giudice per le indagini preliminari di Agrigento in favore del Giudice per le indagini preliminari di Palermo e contestualmente, in parziale accoglimento del riesame, annullava l’ordinanza genetica in relazione al reato di cui all’art. 318 cod. pen. contestato al capo D) e all’esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio; ritenuto il pericolo di reiterazione e la particolare urgenza, confermava la misura dell’obbligo di dimora applicata nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 110, 319, 319-bis, 321 e 353 cod. pen. (capi A e B), disponendo, ex art. 27 cod.
proc. pen. la trasmissione degli atti al pubblico ministero di Agrigento per le relative determinazioni.
Avverso l’ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando due motivi di ricorso di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 27, 273, 291, comma 2, 309 cod. proc. pen. e 110,319, 319-bis, 321 e 353 cod. pen. e vizio di motivazione. La ricorrente censura la lettura estremamente superficiale del quadro probatorio, basata su una logica parcellizzata che non tiene conto del contesto complessivo della vicenda. In particolare, non vi è prova della condotta corruttiva: i riferimenti contenuti nelle conversazioni intercettate a somme di denaro sono del tutto equivoci, non emergendo riferimenti né al destinatario né al motivo della dazione, e comunque coerenti con le normali dinamiche di impresa. Del tutto privi di valore indiziario devono ritenersi l’incontro tra NOME e NOME nel quale si assume sia avvenuto la consegna della somma di euro 20.000 stante l’esito negativo la perquisizione operata nell’immediatezza nei confronti di NOME, e l’incontro tra NOME e COGNOME, pubblico ufficiale presunto destinatario della somma di denaro, in difetto di prova circa la consegna di denaro o documentazione. Il Tribunale non ha, poi, tenuto conto del ruolo del tutto marginale di NOME COGNOME, erroneamente definita “imprenditore”, essendo ella piuttosto una dipendente della società, con mansioni di segreteria e priva di poteri decisori. In sostanza, il Tribunale ha acriticamente recepito l’impostazione seguita nell’ordinanza genetica, in tal modo abdicando alla necessaria verifica della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di corruzione di cui all’art. 319 cod pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 27, 273, 291, comma 2, 309 cod. proc. pen. e 110, 353 cod. pen. e vizio di motivazione. Anche in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di turbativa d’asta sono ravvisabili carenze sul piano logico e interpretativo. Il Tribunale non ha motivato in ordine alla effettiva idoneità delle condotte attribuite agli indagat a determinare una concreta minaccia per la libera concorrenza: non risulta, infatti, quale sia stato il contributo di COGNOME, Presidente della commissione aggiudicatrice, deducendosi l’elemento oggettivo del reato dal solo accordo corruttivo ed essendo, di contro, priva di riscontri la tesi secondo la quale COGNOME avrebbe comunicato ai fratelli COGNOME, tramite intermediari, le offerte degli altri concorrenti o comunque concordato i valori e i punteggi da assegnare
all’offerta della società a loro riconducibile. L’infondatezza dell’ipotesi accusatoria è confermata dalla circostanza che nessuno dei concorrenti ha impugnato l’aggiudicazione dell’appalto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto in carenza di interesse.
Costituisce orientamento consolidato di legittimità quello in forza del quale l’interesse dell’indagato a impugnare l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale disposta da giudice dichiaratosi incompetente ex art. 27 cod. proc. pen., e sostituita da altra tempestivamente emessa dal giudice competente, dev’essere ravvisato nella possibilità di presentare istanza per la riparazione dell’ingiusta detenzione e deve essere oggetto di specifica e motivata deduzione in sede di riesame, formulata personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale (Sez. 2, n. 37015 del 30/06/2016, Salvatore, Rv. 267909; Sez. 2, n. 19718 del 23/04/2008, COGNOME, Rv. 239800; Cass. Sez. 2, n. 1443 del 28/11/2023, Rv. 285816-01).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «l’interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione deve essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea ad evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima. Considerato poi che la domanda di riparazione – come si evince dal coordinato disposto dell’art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e dell’art. 645, comma 1, cod. proc. pen. – è atto riservato personalmente alla parte, occorre che l’intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà» (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2021, Testini, Rv.249002), occorrendo, pertanto, che la manifestazione di tale volontà sia espressa personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567).
Nel caso di specie tale deduzione è mancata, non potendo ad essa equipararsi il riferimento, operato nel ricorso in termini meramente probabilistici ed eventuali, ad una “futura archiviazione od esito assolutorio della vicenda cui potrebbe conseguire un interesse concreto ad un giudizio di riparazione per ingiusta detenzione”, e dovendosi, in ogni caso, escludere in radice la stessa sussistenza dei presupposti per presentare istanza di riparazione per ingiusta
detenzione nell’interesse della ricorrente, destinataria di una misura cautelare non detentiva.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25/11/2025