Ricorso detenuto: inammissibile se generico e rivalutativo dei fatti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso detenuto, specialmente per coloro che si trovano in regimi penitenziari speciali come il 41-bis. La pronuncia sottolinea come un’impugnazione non possa limitarsi a una generica lamentela o a una richiesta di riesame dei fatti, ma debba invece individuare specifici vizi di legittimità nella decisione impugnata. Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti del sindacato della Suprema Corte in materia di diritti dei detenuti.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla richiesta di un detenuto, sottoposto al regime differenziato previsto dall’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, di poter acquistare al sopravvitto degli aromi per dolci. Il Magistrato di Sorveglianza accoglieva parzialmente la richiesta, limitando tale possibilità alle sole giornate di festa, uniformando il trattamento a quello previsto per i detenuti appartenenti ad altri circuiti penitenziari.
Il detenuto presentava reclamo avverso tale provvedimento al Tribunale di Sorveglianza, che lo dichiarava inammissibile. Contro quest’ultima decisione, il soggetto proponeva un ricorso detenuto per cassazione, lamentando una serie di violazioni normative e costituzionali.
Analisi del ricorso detenuto e le sue motivazioni
Il ricorrente, tramite il suo difensore, fondava la propria impugnazione su diversi motivi, riconducibili a vizi di violazione di legge e a manifesta illogicità della motivazione. Nello specifico, venivano invocate:
1. Violazione delle norme sull’ordinamento penitenziario: Si contestava l’errata applicazione degli articoli 35 e 69 della legge n. 354/1975.
2. Violazione di principi costituzionali e convenzionali: Il ricorso denunciava la lesione degli articoli 3 e 27 della Costituzione e degli articoli 1, 3 e 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
3. Disparità di trattamento e lesione di un diritto soggettivo: Il detenuto lamentava una disparità di trattamento rispetto ai reclusi in altri circuiti e la lesione di un proprio diritto soggettivo, il tutto supportato da una motivazione ritenuta illogica e contraddittoria.
L’argomentazione centrale era che la limitazione imposta costituisse una restrizione ingiustificata e discriminatoria, non supportata da valide ragioni di sicurezza o ordine penitenziario.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e netta. Secondo gli Ermellini, le doglianze presentate erano “interamente versate in fatto” e di natura “aspecifica e rivalutativa”. Questo significa che il ricorrente non ha evidenziato un errore di diritto commesso dal Tribunale di Sorveglianza, ma ha piuttosto tentato di ottenere una nuova valutazione del merito della questione, un’attività preclusa al giudice di legittimità.
La Corte ha osservato che la motivazione del Tribunale di Sorveglianza appariva “scevra da vizi logici e giuridici”. In particolare, il Tribunale aveva correttamente ritenuto inesistente il presupposto fondamentale per accogliere il reclamo: il “grave pregiudizio all’esercizio di un diritto”. La limitazione all’acquisto di aromi per dolci non è stata considerata una lesione tale da giustificare un intervento correttivo.
Inoltre, la Cassazione ha evidenziato come la questione fosse, di fatto, superata dall’attuale assetto amministrativo in ambito penitenziario, suggerendo che le prassi interne avessero già risolto o reso irrilevante la problematica sollevata. Di conseguenza, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di vizio tassativamente previste dall’art. 606 del codice di procedura penale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione riafferma un principio cardine del processo di cassazione: l’impugnazione deve essere mirata a censurare errori di diritto e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. Per un ricorso detenuto, anche quando riguarda le condizioni di vita carceraria, è indispensabile dimostrare non solo una violazione di legge, ma anche che tale violazione abbia causato un pregiudizio serio e concreto a un diritto fondamentale. Le lamentele generiche o volte a ottenere una diversa interpretazione dei fatti non troveranno accoglimento. La pronuncia comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della serietà con cui l’ordinamento tratta i ricorsi palesemente infondati.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto aspecifico e rivalutativo. Invece di contestare specifici errori di diritto nella decisione del Tribunale, mirava a ottenere un nuovo esame dei fatti, cosa non permessa in sede di Cassazione.
Quale presupposto fondamentale mancava, secondo la Corte, per accogliere il ricorso?
Secondo la Corte, mancava il presupposto del “grave pregiudizio all’esercizio di un diritto”. La limitazione sull’acquisto di aromi per dolci non è stata considerata una violazione così grave da ledere un diritto soggettivo del detenuto in modo significativo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il detenuto è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9210 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9210 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 04/10/1984
avverso l’ordinanza del 17/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Perugia
RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 17/10/2023, che aveva parzialmente accolto l’istanza formulata dal detenuto, volta all’acquisto al sopravvitto di aromi per dolci, limitand la possibilità alle sole giornate di festa, come previsto per i detenuti che – a differenza richiedente, sottoposto al regime differenziato ex art. 41 -bis legge 26 luglio 1975, n. 354 appartengono ai circuiti MS e AS.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., pe violazione e/o errata applicazione degli artt. 35 e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché 3 e 27 Cost. e 1, 3 e 6 Cedu, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in ordi alla lesione di un diritto soggettivo del detenuto, nonché per disparità di trattamento fra i div circuiti penitenziari e violazione della normativa in materia di ordinamento penitenziario.
Il ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico e rivalutativo. Invero, le doglian sussunte nell’atto di impugnazione sono interamente versate in fatto e non riescono a confrontarsi compiutamente con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici e ritiene inesistente il necessario presupposto del gra pregiudizio all’esercizio di un diritto; come evidenzia il Tribunale di sorveglianza, peraltro, tra di questione ormai superata dall’attuale assetto amministrativo in ambito penitenziario.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025.