Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35597 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35597 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Trento avverso l’ordinanza del Tribunale di Trento in data 27/05/2025;
nei confronti di:
COGNOME NOME, nato a Trento il DATA_NASCITA, rappresentato e assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
vista la memoria depositata in data 18/09/2025 a firma dell’AVV_NOTAIO, con la quale si chiede il rigetto del ricorso;
sentito il difensore AVV_NOTAIO che ha insistito nella richiesta di rigetto del ric
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 27/05/2025 il Tribunale di Trento, in funzione di giudice del riesame, annullava l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Trento in data 15/04/2025, con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere a NOME COGNOME pe i reati, contestati in concorso, di cui agli artt. 79 d.p.r. 309/90, 416 cod. pen., 648 bis, cod. pen. cod. pen. e ne disponeva l’immediata liberazione.
Ricorre per Cassazione avverso detta ordinanza il Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Trento, deducendo con un unico motivo la violazione di legge ai sensi dell’art 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 648 bis cod. pen. e 648 ter.1 doc. pen. per avere il Tribunale ritenuto che la condotta tenuta dall’indagato non foss qualificabile come riciclaggio o autoriciclaggio, e vizio di motivazione ai sensi dell’art. comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità con riferiment reato di associazione a delinquere per la consumazione dei delitti di riciclaggio ed autoriciclaggi
2 GLYPH
2.1. In particolare, il ricorrente censura l’assunto del tribunale del riesame secondo c difetterebbe “la prova, a livello anche solo indiziario, che la pulitura di quel contante fosse pr riferita a contante costituente il provento di delitto di narcotraffico”, quale delitto presupp “non invece secondo un’ipotesi alternativa, comunque più che plausibile nel quadro fattuale emergente dagli atti, di proventi in nero dell’attività imprenditoriale gestita a più li RAGIONE_SOCIALE NOME ossia derivante da evasione fiscale sotto soglia; non vi sono elemen significativi per inferire che quegli investimenti di nero derivassero specificamente dal delitt materia di droga accertato a monte e dai reati fine contestato nel presente procedimento (v. ordinanza, senza impaginazione e comunque p.8). Lamenta dunque il ricorrente che, secondo l’ordinanza impugnata, difetterebbe la prova che il provento del reato di associazione finalizzat al traffico di stupefacenti e dei reati fine sia stato investito in successive operazioni di rici perché il denaro oggetto di investimento, quale ipotesi alternativa, avrebbe ben potuto derivare dal “nero” proveniente da evasione fiscale sottosoglia delle attività di ristorazione riconduc alla famiglia COGNOME. Tuttavia, osserva il ricorrente, dagli atti non emerge la fondatezza di ipotesi alternativa per una serie di fattori: le attività imprenditoriali di COGNOME non r oggetto di accertamenti tributari dell’Agenzia delle entrate o di verifiche fiscali della G.d.F. risultano procedure di definizione agevolata di debiti verso l’erario; non risultano eleme oggettivi, neppure a seguito di perquisizioni eseguite in occasione dell’esecuzione delle misure cautelari anche reali, da cui trarre evidenza di un’evasione di imposta (per es. agende d contabilità parallela); sussistono, anzi, nella specie, osserva il ricorrente, elementi univoci la provenienza illecita delle utilità dall’attività di narcotraffico, quali: la quantificazione degli inquirenti dell’illecito profitto ricavato dalla vendita di sostanze stupefacenti (quant in euro 380.000 per il solo NOME COGNOME); la comune conoscenza dell’attività illecita “a mont promossa e portata avanti da NOME COGNOME da parte di tutti i sodali, compreso lo stesso NOME COGNOME (il quale, in occasione dell’interrogatorio di garanzia dinanzi al G.i.p
e
ammesso la propria consapevolezza circa l’attività di traffico di sostanze stupefacenti da parte del padre, dichiarando: “mio padre lavora da quarant’anni e non gli ho mai chiesto da dove venivano, anche se potevo immaginare da dove provenissero i soldi”; p. 5, ordinanza); i numerosi reati fine di spaccio contestati a NOME COGNOME e il fatto che questi si sia servito d cassa dei locali di ristorazione per versare il denaro corrispettivo della vendita di droga dimostrazione della fungibilità delle sue attività; la ricostruzione dei proventi del reato di sp e di associazione (cfr. ordinanza generica) con la quantificazione del profitto dello spaccio RAGIONE_SOCIALE in un importo compatibile con quello di cui il G.i.p. ha disposto il sequestro per il quale è stato configurato il riciclaggio di cui al gruppo B) della contestazione provvisor
3. In data 18/09/2025 è pervenuta memoria difensiva a firma dell’AVV_NOTAIO, con la quale si chiede il rigetto del ricorso, osservando, tra l’altro che l’impugnazione investe esclusivamente profilo della gravità indiziaria, senza nulla dedurre in merito alla sussistenza delle esige cautelari, necessario presupposto per l’adozione della misura cautelare annullata.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
4.1. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di osservare che, in tema di impugnazioni, anche nel procedimento cautelare vale il principio, previsto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in forza del quale, per proporre ricorso, il soggetto legittimato deve essere portatore di interesse concreto e attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all’idoneità dell’esito finale del giudizio a eliminare la situazi giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. 2, n. 4974 de 17/01/2017, COGNOME‘Aversa, Rv. 268990 – 01; sez. 2, Sentenza n. 106 del 2025). Ne deriva che il pubblico ministero – il quale impugni l’ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza – deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, anche le ragioni a fondamento dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari In caso contrario, l’accoglimento del ricorso per riconosciuta sussistenza del presupposto di cui all’art. 273 cod. proc. pen. non potrebbe comunque determinare l’emissione della misura cautelare, quale unico oggetto dell’interesse giuridicamente tutelato, e sarebbe dunque privo di alcun risultato concreto vantaggioso per l’impugnante (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281010 – 01; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, COGNOME, Rv. 276375 – 01). L’unica eccezione può configurarsi nei casi in cui la misura cautelare sia stata richiesta co riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pe atteso che, in tali ipotesi, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esig cautelari possono ritenersi implicitamente sussistenti (Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285400 – 01; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, NOME COGNOME, Rv. 282355 – 01).
Tale orientamento ermeneutico, cui il Collegio intende dare continuità, non contrasta con quanto affermato da Sez. 6, n. 5332 del 06/12/2023, dep. 2024, Vignola, Rv. 286061 – 01, atteso che non è estensibile al giudizio di cassazione il principio di diritto ivi affermato, secondo il l’impugnazione del pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione dell’ordinanza cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice d
appello la verifica di tutte le condizioni richieste per l’emissione della misura prospet nell’originaria richiesta, con conseguente ammissibilità dell’appello con cui il pubblico minist si limiti a contestare il mancato riconoscimento della gravità indiziaria, senza nulla dedurre ordine alla attualità delle esigenze cautelari prospettate nella richiesta, ma non considerate da giudice per le indagini preliminari. Ed invero, mentre il giudice dell’impugnazione di merito pu effettuare una valutazione sull’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari che involge fatto, ciò è precluso al giudice di legittimità, il quale può valutare unicamente la coerenza logi della motivazione in punto esigenze cautelari.
4.2. Le esposte considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso, poiché nel caso di specie l’impugnazione del pubblico ministero ricorrente investe esclusivamente il profilo della gravità indiziaria e, in particolare – come sopra riportato – la qualificazione giu della condotta ascritta all’indagato come riciclaggio o autoriciclaggio, la provenienza illecita d investimenti in “nero” della famiglia RAGIONE_SOCIALE dall’attività di narcotraffico gestita dal dell’indagato, NOME COGNOME, la quantificazione dell’illecito profitto ricavato dal narcotraf reinvestito nelle attività economiche familiari.
Nulla invece, viene dedotto – come censurato anche dalla difesa – in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari e agli specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l’attualità, costituend stesse un necessario presupposto per l’adozione della misura cautelare annullata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presi ente