Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31701 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31701 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO
nel procedimento a carico di
NOME nato a Palermo il 07/07/1993
avverso l’ordinanza del 04/03/2025 del TRIBUNALE DI PALERMO (Sezione per il riesame delle misure cautelari personali)
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo – Sezione per il riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali – con ordinanza in data 4 marzo 2025, pronunciandosi sulla richiesta di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME sottoposto a custodia cautelare carceraria con ordinanza emessa
dal Giudice per le indagini preliminari presso quello stesso Tribunale in data 14 febbraio 2025, in relazione ai preliminari addebiti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso con riguardo al ‘mandamento’ di Palermo ‘INDIRIZZO‘, di lesioni personali aggravate in danno di soggetto rimasto ignoto e di detenzione illegale di armi (segnatamente, di una pistola cal. 7.65, di un revolver calibro 38 munito di silenziatore e di munizioni), , ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 2) e 96), in ragione dell’assenza della relativa gravità indiziaria, con conferma nel resto. Con riguardo al reato di cui al capo 97) il Collegio di merito ha, infatti, ritenuto che le conversazioni intercettate offrissero adeguato risconto alla tesi investigativa del possesso da parte del COGNOME di armi e di munizioni e che il pericolo di recidiva a in capo a lui fosse attuale e concreto e giustificasse l’applicazione della misura cautelare in carcere.
Il Procuratore della Repubblica di Palermo ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo, con un solo motivo, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2). Ha dedotto, a sostegno, sotto l’egida del vizio di violazione dell’art. 416bis cod. pen. e del vizio di motivazione, l’omessa valutazione di risultanze decisive ai fini della formulazione del giudizio di gravità indiziaria in riferimento alla partecipazione di NOME COGNOME COGNOME al ‘mandamento’ mafioso di Palermo ‘Porta Nuova’: segnatamente, l’organizzazione da parte del ricorrente di incontri tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, figure apicali del sodalizio, e comuni cittadini, desiderosi di esporre loro le proprie problematiche; la messa a disposizione del proprio negozio di bombole per gli incontri tra gli affiliati al sodalizio; il bacio da lui dato sulla bocca ad NOME COGNOME, simbolo di affiliazione mafiosa; la gestione, assieme a NOME COGNOME, della cassa mafiosa e lo smistamento del denaro illecito; l’autorizzazione ricevuta da NOME COGNOME a percuotere alcuni dei membri della famiglia COGNOME, che si erano opposti all’apertura di una sua attività commerciale; la minaccia rivolta ad un ristoratore di ‘Ballarò’, che aveva osato contrapporsi a COGNOME; la sua partecipazione al ‘ summit ‘ del 18 luglio 2023 su tematiche mafiose; la detenzione di armi e droga con l’avallo di COGNOME, COGNOME e COGNOME, tutti responsabili del ‘mandamento’.
Con requisitoria versata in atti, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Pur volendosi dar seguito al principio di diritto secondo il quale, in tema di impugnazioni cautelari, sussiste sempre l’interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che, pur avendo confermato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione ad alcuni dei delitti contestati e avendo disposto il mantenimento del regime di custodia cautelare, abbia annullato parzialmente il provvedimento genetico in relazione ad altri delitti concorrenti per i quali la misura stessa risultava adottata (Sez. 5, n. 4748 del 11/12/2024, dep. 2025, P., Rv. 287525-01; Sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, Salluce, Rv. 284775-01; Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, COGNOME, Rv. 283073-02; Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123-01), deve, tuttavia, riconoscersi che le deduzioni articolate dalla parte pubblica ricorrente per sostenere l’erroneità in diritto e la contraddittorietà rispetto agli atti del procedimento delle argomentazioni rassegnate dal Tribunale del riesame a suffragio della ritenuta assenza di gravità indiziaria a carico di NOME Paolo COGNOME per il delitto, provvisoriamente ascrittogli, di partecipazione all’articolazione di ‘Cosa Nostra’ operante nel territorio di Palermo ‘Porta Nuova’, sono inammissibili perché generiche.
A fronte della motivazione al riguardo sviluppata dal Tribunale, che ha ritenuto che gli elementi indiziari raccolti a carico di NOME non raggiungessero neppure il livello di ‘ probatio minor ‘, richiesto in fase cautelare, ai fini della dimostrazione di una sua compenetrazione organica nell’organizzazione criminale, tale da configurare una partecipazione stabile ad essa e funzionale al relativo rafforzamento – posto che: I.) le conversazioni intercorse tra NOME e COGNOME in ordine a consegne di somme di denaro non esplicitavano elementi suscettibili di collegarle a proventi di attività delittuose o alla loro destinazione in favore dell’associazione mafiosa; II.) i contatti accertati con i vertici del ‘mandamento’ (NOME COGNOME e NOME COGNOME) non erano accompagnati da elementi atti a chiarire il contenuto o la finalità degli incontri; III.) non era stato accertato né a che titolo NOME avesse partecipato al ‘ summit’ tra affiliati del 18 luglio 2023, né se l’oggetto dello stesso (debiti per stupefacenti) attenesse ad interessi del sodalizio mafioso; IV) il colloquio intercorso tra COGNOME e COGNOME in ordine alla punizione inflitta da ‘Cosa nostra’ ad un soggetto, pur indicativo di una consapevolezza da parte del primo del controllo mafioso sul territorio, non dimostrava la partecipazione attiva di questi al sodalizio -, il deducente pretende di sovvertire la valutazione di quegli elementi, per come operata dal giudice di
merito, ponendo a carico dello stesso giudice di legittimità l’onere di ricercare negli atti processuali il riscontro alla verità di quanto affermato in ricorso, senza, peraltro, neppure indicare specificamente gli atti capaci di fornire il detto riscontro e la loro collocazione nell’incarto processuale.
Spetta, viceversa, al ricorrente l’onere di allegare gli elementi asseritamente non valutati o illogicamente valutati nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo degli stessi, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali. È jus receptum , infatti, che il ricorso per cassazione con cui si contesti il travisamento di atti del processo deve, a pena di inammissibilità, non solo indicare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione ma anche individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali su cui fa leva il motivo (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, S., Rv. 252349 – 01).
Ne viene che, con l’affermare assertivamente e genericamente che talune evidenze probatorie, ove valutate, sarebbero state tali da radicalmente inficiare la tenuta del ragionamento decisorio del Tribunale in ordine all’insussistenza della gravità indiziaria a carico di NOME COGNOME quanto alla sua partecipazione a ‘Cosa Nostra’ nel ‘mandamento’ di ‘Porta Nuova’, il ricorso, come perspicuamente sottolineato dal Pubblico Ministero d’udienza, «finisce col non consentire al giudice di legittimità di valutare la portata e la decisività delle censure proposte».
S’impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del P.M.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così è deciso, 05/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME