Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41837 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41837 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE di APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 3 febbraio 2025 la Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza emessa il 13 marzo 2025 dal Tribunale di Genova con la quale NOME era stato assolto dal reato di cui all’art. 7 del d.l. n. 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019 perché il fatto non costituisce reato e dal reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste, contestatigli per avere, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, dichiarato nella relativa domanda di essere titolare di protezione internazionale e di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni, avendo in tal modo reso dichiarazioni false, essendo in realtà titolare di permesso di
soggiorno per regime transitorio ex art. 1, comma 9, del d.l. n. 113/2018, con scadenza il 27 novembre 2021 e avendo fatto ingresso in Italia il 5 gennaio 2017, in tal modo inducendo in errore la pubblica amministrazione e conseguendo l’ingiusto profitto di euro 2500,00, pari all’importo complessivo dei contributi erogati dall’RAGIONE_SOCIALE fino al 27 gennaio 2021, con pari danno per l’ente previdenziale.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui al citato art. 7, nonché erronea applicazione del medesimo art.7.
Osservava preliminarmente che la sentenza della Corte Costituzionale n 31/2025, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2) della legge n. 26/2019 nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia per almeno dieci anni, anziché per almeno cinque anni, non era applicabile al caso di specie, poiché l’imputato era titolare di permesso di soggiorno transitorio con scadenza il 27 novembre 2021 e aveva fatto ingresso in Italia in data 5 gennaio 2017, così che non si trattava di permesso di soggiorno per i cosiddetti soggiornanti di lungo periodo e l’imputato si trovava stabilmente sul territorio nazionale da meno di cinque anni.
Assumeva che l’imputato aveva reso dichiarazioni oggettivamente false, tanto in relazione alla residenza decennale in Italia quanto in merito alla titolarità di protezione internazionale, condizioni entrambe imprescindibili per l’ottenimento del chiesto beneficio.
Deduceva che la funzione del CAF, della cui assistenza si era avvalso l’imputato per la compilazione della domanda, era meramente strumentale e ausiliaria alla presentazione dell’istanza, che l’imputato non poteva ignorare né l’assenza del requisito della residenza decennale né la vicina scadenza del permesso di soggiorno, e inoltre che la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza non presentava connotati di criticità tali da far ritenere l’oscurità del precetto e da giustificare l’ignoranza inevitabile della legge penale.
Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 640, comma 2, n. 1), cod. pen. assumendo che nella specie l’amministrazione era stata indotta in errore in relazione alla sussistenza dei presupposti per la
concessione del beneficio in discorso, errore che era stato determinato dalle dichiarazioni mendaci del NOME.
Deduceva inoltre che fra i due reati si configurava il concorso formale e non l’assorbimento dell’uno nell’altro, considerato che le due figure criminose presentavano elementi diversi fra loro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione, è inammissibile in quanto non consentito, se si considera che, a mente del disposto di cui all’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui il giudice d’appello pronunci sentenza confermativa di quella di proscioglimento, il pubblico ministero può ricorrere per cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc pen., ossia, oltre che per il motivo di cui alla lettera a), soltanto per violazion di legge.
Nel caso di specie, pur in presenza di una sentenza di appello che ha confermato la pronuncia assolutoria emessa all’esito del giudizio di primo grado, il pubblico ministero ricorrente ha dedotto, quale primo motivo, un vizio di motivazione, non consentito in quanto contemplato alla lettera e) del citato art. 606, lettera che non viene richiamata dal comma 1-bis dell’art. 608 menzionato.
Del pari non consentito, e pertanto inammissibile, è il secondo motivo, il quale, ad onta del tenore del titolo (erronea applicazione di norme penali e segnatamente dell’art. 640, comma 2, n. 1). cod. proc. pen.), in realtà si risolve in una doglianza avente ad oggetto la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui argomenta in relazione alla ritenuta non configurabilità del reato di cui all’art. 640, comma 2, n. 1), cod. pen.; ancora una volta, pertanto, il motivo dedotto non è consentito in quanto deduce un vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 08/10/2024