Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43499 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43499 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/04/2022 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al tribunale del riesame per nuovo esame limitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 1 cod. pen.;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari emessa in data 30/3/2022, che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME per i reati di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e detenzione e porto di arma comune da sparo.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 61 n. 1 cod. pen., con relativo vizio di motivazione, sulla ritenuta sussistenza dell’aggravante dei futili motivi.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in combinato disposto con l’art. 3 Cedu. Prospetta, altresì, una questione di legittimità costituzionale sulla mancata previsione – per gli indagati infra-venticinquenni in stato di custodia cautelare – della collocazione, in luogo del carcere, in comunità simili a quelle previste per i soggetti minori di età, ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 448 del 1998, e l’omessa motivazione su detto punto.
2.2. Sono stati presentati motivi nuovi ai sensi dell’art. 311, comma 4, cod. proc. pen., con i quali, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, deduce che la separazione, prevista dagli artt. 1 e 14 legge 26 luglio 1975, n. 354, tra detenuti infra-venticinquenni e ultra-venticinquenni è di fatto disapplicata, così insistendo sull’accoglimento dei motivi già presentati.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla configurabilità dell’aggravante dei futili motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo, che attiene alla sola contestata sussistenza dell’aggravante dei futili motivi, non tiene, invero, conto del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall’esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l’assenza di ripercussioni sull’an o sul
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quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura»(ex muitis, Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Rv. 279508).
Anche il secondo motivo, relativo alla contestata mancata previsione per gli indagati infra-venticinquenni in stato di custodia cautelare della collocazione, in luogo del carcere, in comunità simili a quelle previste per i soggetti minori di età, ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 448 del 1998, e all’omessa motivazione su detto punto, è manifestamente infondato, al pari della prospettata questione di legittimità costituzionale.
Come condivisibilmente evidenziato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, il vigente ordinamento penitenziario assicura espressamente la separazione dei giovani adulti sino al venticinquesimo anno di età dal resto della popolazione detenuta, così come la separazione degli imputati dai condannati e internati (art. 14, commi 3 e 4, Ord. pen.), e prevede che l’assegnazione e il raggruppamento dei detenuti siano disposti in modo da evitare influenze nocive reciproche con il trattamento penitenziario attuato secondo il criterio dell’individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati ristretti (art. 1 Ord. pen.).
La doglianza, peraltro solo affermata senza alcun elemento di riscontro, non è stata oggetto di trattazione da parte del Tribunale nel provvedimento impugnato, né risulta che sia stata oggetto della richiesta di riesame e, comunque, non può essere oggetto d’impugnazione in relazione al provvedimento restrittivo cautelare.
In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, nonché, per i profili di colpa connessi alla proposta impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle o ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, 5- g,djsp. att. cod. proc. pen.
D GLYPH n 3 osì deciso il 4/11/2022
Il Consigliere estensore