Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46546 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46546 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FIRENZE
a GLYPHINDIRIZZO>;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME (con alias) ricorre per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Firenze il 31 ottobre 2022, per quanto in questa sede rileva, ha applicato allo stes imputato di più violazioni dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi nel la pena concordata con il P.M. ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in aumento rispetto a que applicata con sentenza già in giudicato.
Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta promiscuamente vizio d motivazione e violazione di legge quanto alla corretta qualificazione giuridica dei fatti cont sub lett. C), che sarebbero da ricondurre, a suo avviso, al comma 5 e non già al comma 1, dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
La doglianza non può trovare ingresso in questa sede, poiché è vero che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art 444 cod. proc. pen. può essere denunciata l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo delle pa recepita dal Giudice, giacché la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilit parti e l’errore su di essa costituisce errore di diritto, rilevante ai sensi dell’art. 606, l proc. pen. (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, P.G. in proc. Neri, Rv. 215825 Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619). Tuttavia, le parti che sono pervenute all’applicazione della pena su richiesta non possono proporre in sede di legittimità questi incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e pe qualificazione giuridica risultante dall’imputazione. L’accusa, infatti, come giuridicam qualificata, non può essere più messa in discussione, salvi i casi di palese incongru (Sez. 3, n. 39193 del 18/06/2014, GLYPH COGNOME ed altri, Rv. 260392; Sez. 2, n. 6383 del 29/01/2008, COGNOME ed altri, Rv. 239449; Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, P.M. in proc Obiapuna, Rv. 228047): si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, alla luce quanto si legge alle pp. 6-21 della sentenza impugnata.
Consegue l’inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si stima equo e conforme a giustizia determinare nella misura indicata in dispositivo, non sussistendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023.