Ricorso Contro Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Limiti
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale. Consente di definire il processo più rapidamente in cambio di uno sconto di pena. Ma cosa succede se, dopo l’accordo, l’imputato decide di cambiare idea? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i ristretti confini entro cui è ammissibile un ricorso contro patteggiamento, sottolineando la natura quasi definitiva dell’accordo raggiunto.
Il Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso in Cassazione
Nel caso in esame, un imputato aveva concordato una pena con il pubblico ministero per i reati di violenza privata aggravata in continuazione. La sentenza di applicazione della pena, emessa dal Tribunale di Brescia, veniva però impugnata dallo stesso imputato con un ricorso in Cassazione.
I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. La presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, poiché il giudice non avrebbe adeguatamente motivato l’impossibilità di pronunciare una sentenza di proscioglimento immediato.
2. L’illogicità della motivazione riguardo alla determinazione della pena, ovvero del trattamento sanzionatorio concordato.
L’imputato, in sostanza, dopo aver accettato la pena, ne contestava la legittimità e la congruità davanti alla Suprema Corte.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso Contro Patteggiamento è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla natura stessa del patteggiamento, che è un accordo tra le parti processuali.
Primo Motivo: L’Omessa Pronuncia di Proscioglimento
Riguardo alla prima censura, la Corte ha ribadito un principio consolidato: quando si procede con patteggiamento, l’accordo tra accusa e difesa esonera il pubblico ministero dall’onere della prova. La motivazione della sentenza può quindi essere succinta. È sufficiente che il giudice descriva brevemente il fatto, confermi la correttezza della qualificazione giuridica, escluda la presenza di cause di proscioglimento immediato (art. 129 c.p.p.) e verifichi la congruità della pena pattuita. Nel caso di specie, il Tribunale aveva seguito correttamente questa procedura, rendendo la sua decisione incensurabile.
Secondo Motivo: La pretesa Illogicità della Pena
Ancora più netta è la posizione della Corte sul secondo motivo. Lamentare l’illogicità della determinazione della pena è una censura incompatibile con il rito scelto. L’imputato, accordandosi sulla pena, ha implicitamente prestato il suo consenso a quel trattamento sanzionatorio. Non può, quindi, in un secondo momento, contestare proprio ciò su cui ha manifestato il suo accordo. Si tratta di una contraddizione logica che rende il motivo di ricorso palesemente inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Cassazione si basano sulla natura negoziale del patteggiamento. L’imputato, scegliendo questo rito, rinuncia a contestare nel merito l’accusa in cambio di un beneficio sanzionatorio. Questo ‘scambio’ processuale implica l’accettazione del quadro accusatorio e della pena proposta.
Qualsiasi tentativo successivo di rimettere in discussione elementi che sono alla base dell’accordo (come la valutazione delle prove o la quantificazione della pena) è contrario alla logica del sistema. La Corte ha sottolineato che l’impugnazione è possibile solo per vizi specifici (ad esempio, un errore nella qualificazione giuridica del reato o un calcolo errato della pena), ma non per contestare il merito della decisione o la congruità di una sanzione liberamente concordata.
La decisione si conclude con una condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende, a causa della ‘colpa’ nel proporre un’impugnazione la cui inammissibilità era ‘evidente’.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma che la scelta del patteggiamento è una decisione ponderata e con conseguenze significative. L’imputato che accede a questo rito deve essere pienamente consapevole che le possibilità di impugnazione della sentenza sono estremamente limitate. L’accordo sulla pena cristallizza la situazione processuale, precludendo gran parte delle contestazioni che sarebbero possibili in un processo ordinario. La sentenza serve da monito: il patteggiamento è un patto con la giustizia che, una volta siglato, va onorato, e le cui fondamenta non possono essere messe in discussione a posteriori con argomenti contraddittori.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento lamentando che il giudice non abbia assolto l’imputato?
No, il ricorso è inammissibile se si limita a contestare la mancata assoluzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p. In sede di patteggiamento, il giudice è tenuto solo a una verifica sommaria dell’assenza di cause evidenti di proscioglimento, e l’accordo tra le parti rende la motivazione su questo punto sufficientemente sintetica.
Dopo aver accettato un patteggiamento, si può contestare la congruità della pena concordata?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che lamentare l’illogicità della motivazione sulla determinazione della pena è un motivo incompatibile con il patteggiamento. L’imputato, accettando l’accordo, ha già dato il suo consenso a quella specifica sanzione e non può contraddirsi impugnandola.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione ritenuto inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è ritenuta ‘evidente’ e dovuta a colpa del ricorrente, può essere condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28265 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28265 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA
I
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 11958/2024
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena nei conf dell’imputato per il delitto di cui agli artt. 81, comma 1, 610, comma 2 e 339 comma 2 cod. pen.;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure non consentite; – con riguardo al primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il viz motivazione in ordine all’omessa pronuncia della sentenza di proscioglimento, ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., anche a voler tacere della genericità, va ribadito che, in sede di applicazione de pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto eso l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia d considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi pre con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta l sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede.
– il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’illogicità della motivazione in ordine determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque, su argomenti incompatibili con l’avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e processuali e della somma di euro quattromila Così deciso il 25 giugno 2024. condanna il ricorrent al pagamento delle spese n favore della Cassa elle ammende.