Ricorso Contro Patteggiamento: Limiti e Inammissibilità
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come ‘patteggiamento’, rappresenta una delle vie principali per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la sentenza, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione fa luce sui precisi confini del ricorso contro patteggiamento, chiarendo quando questo si rivela un’azione destinata all’insuccesso.
I Fatti del Caso
Un soggetto, dopo aver concordato con il Pubblico Ministero una pena per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, D.P.R. 309/1990), e dopo che tale accordo era stato ratificato dal Giudice per l’Udienza Preliminare, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. L’imputato lamentava un’errata valutazione nel trattamento sanzionatorio, contestando la modulazione della pena base su cui era stata poi applicata la riduzione prevista per la scelta del rito speciale.
La Decisione della Corte sul ricorso contro patteggiamento
La Corte di Cassazione, con una procedura snella e senza udienza (‘de plano’), ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si basa su una valutazione netta e conforme alla legge, ribadendo la natura quasi definitiva della sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici della Suprema Corte hanno fondato la loro decisione su due pilastri fondamentali previsti dal codice di procedura penale.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato ‘generico’. Il ricorrente si era limitato a contestare il calcolo della pena, senza sollevare una delle specifiche questioni di diritto che possono giustificare un’impugnazione. La sentenza di primo grado, al contrario, aveva chiaramente esplicitato le ragioni della modulazione della sanzione prima di applicare la diminuzione per il rito, rendendo la doglianza dell’imputato infondata e vaga.
In secondo luogo, e in modo decisivo, il motivo del ricorso non rientrava nel novero delle eccezioni previste dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che una sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi molto specifici, come un’errata qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di una pena illegale o la mancata applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria. La semplice contestazione sulla congruità della pena concordata non è uno di questi motivi. Proporre un ricorso al di fuori di questi stretti binari lo rende, per legge, inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: il patteggiamento è un accordo che, una volta siglato e omologato dal giudice, acquista una notevole stabilità. Non è possibile ‘ripensarci’ e tentare di rinegoziare la pena in Cassazione, a meno che non si siano verificati errori giuridici di grave entità, tassativamente elencati dalla legge. La decisione serve da monito: la scelta del patteggiamento deve essere ponderata e consapevole, poiché le vie per metterla in discussione a posteriori sono estremamente limitate. L’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna a spese e sanzione, sottolinea l’importanza di rispettare i limiti procedurali stabiliti dal legislatore a tutela dell’efficienza del sistema giudiziario.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. La legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.) prevede un elenco tassativo e molto limitato di motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento, escludendo contestazioni generiche sulla misura della pena concordata.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: era generico nella sua formulazione e, soprattutto, il motivo sollevato (la contestazione sulla modulazione della pena) non rientrava tra quelli specificamente ammessi dalla legge per impugnare questo tipo di sentenza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42234 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAVONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SAVONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 22250/24 COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione a reati di cui all’art. 73, comma 1, d. ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M
che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzioNOMErio:, che viceversa la sentenza contiene una precisa modulazione della pena, su cui viene operata la diminuzione complessiva per la scelta del rito;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024