Ricorso Concordato in Appello: Quando è Inammissibile?
Il “concordato in appello”, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento processuale che permette all’imputato e alla pubblica accusa di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Questa scelta, tuttavia, comporta importanti conseguenze sulla possibilità di impugnare la decisione successiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i ristretti limiti entro cui è possibile presentare un ricorso concordato in appello, dichiarando inammissibili le doglianze che riguardano questioni a cui si è implicitamente rinunciato con l’accordo stesso.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso analizzato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Lecce per un reato di lieve entità in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). In sede di appello, l’imputato aveva scelto la via del concordato sulla pena. Nonostante l’accordo, ha successivamente proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione per il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di assolvere l’imputato quando ne ricorrano le evidenti condizioni.
La Decisione sul Ricorso Concordato in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo fondato su motivi non consentiti dalla legge. I giudici hanno riaffermato un principio consolidato: la sentenza emessa a seguito di un concordato in appello può essere impugnata solo per ragioni ben precise e limitate.
I Limiti dell’Impugnazione
La scelta di accedere a un accordo sulla pena implica una rinuncia a contestare nel merito la decisione. Pertanto, un successivo ricorso in Cassazione è ammissibile solo se contesta:
1. Vizi nella formazione della volontà: ad esempio, se il consenso dell’imputato all’accordo è stato estorto o dato per errore.
2. Mancanza del consenso del Procuratore Generale: se l’accordo non è stato validamente approvato dalla pubblica accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: se il giudice ha emesso una sentenza che non rispecchia i termini dell’accordo raggiunto tra le parti.
4. Illegalità della sanzione: se la pena inflitta, seppur concordata, è illegale (ad esempio, perché supera i limiti massimi previsti dalla legge).
Qualsiasi altra doglianza, specialmente quelle relative a una valutazione di merito che si sarebbe potuta fare in un giudizio ordinario, come la richiesta di proscioglimento, è preclusa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato che le doglianze proponibili contro una sentenza di patteggiamento in appello sono unicamente quelle che riguardano il corretto svolgimento della procedura di accordo. Non è possibile, invece, utilizzare il ricorso per cassazione per riaprire una discussione sul merito della colpevolezza, poiché l’accordo stesso presuppone una rinuncia a tale tipo di contestazione. L’imputato, accettando di concordare la pena, accetta implicitamente il giudizio di colpevolezza e rinuncia a far valere eventuali cause di proscioglimento che non siano immediatamente evidenti. La richiesta di una valutazione ai sensi dell’art. 129 c.p.p. rientra proprio tra le questioni di merito a cui si rinuncia con la stipula del patteggiamento in appello.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma che il concordato in appello è un’opzione strategica che offre il vantaggio di una definizione più rapida del processo e di una pena potenzialmente più mite, ma al prezzo di una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Gli avvocati devono informare chiaramente i propri assistiti delle conseguenze di tale scelta, evidenziando che, una volta raggiunto l’accordo e ratificato dal giudice, le possibilità di rimettere in discussione la sentenza diventano estremamente ridotte. La pronuncia ribadisce la natura dispositiva dell’istituto: le parti scelgono di definire la controversia, e tale scelta preclude un successivo ripensamento sui punti che avrebbero potuto essere oggetto di un appello ordinario.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
Sì, ma la possibilità è limitata a motivi molto specifici e non riguarda il merito della colpevolezza, poiché l’accordo implica una rinuncia a tali contestazioni.
Quali sono i motivi ammessi per ricorrere contro una sentenza di concordato in appello?
Il ricorso è ammesso solo per vizi relativi alla formazione della volontà di accordarsi (es. errore o violenza), al consenso del Procuratore, a una decisione del giudice non conforme all’accordo, o qualora la pena inflitta risulti illegale.
Dopo un concordato in appello, si può chiedere l’assoluzione in Cassazione?
No. Secondo la Corte, la richiesta di assoluzione (ad esempio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p.) è una questione di merito a cui l’imputato rinuncia aderendo all’accordo. Un ricorso basato su tale motivo è, di conseguenza, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23020 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23020 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLENE( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sens dell’art. 599 bis cd. proc. pen., con la quale è stata affermata la penale responsabilità per i di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio de motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc.pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sen emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formaz della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procurato generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre so inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sen rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appell all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio p essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinel 276102 – 01).
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente