Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45680 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45680 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte di appello di Napoli
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 3 aprile 2023, la Corte di appello di Napoli, all’esito della rinuncia da parte degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME a tutti i motivi di gravame e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., ha determiNOME la pena nei termini richiesti dalle parti in relazione ai reati rispettivamente contestati.
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione, lamentando la violazione e l’erronea interpretazione dell’art. 62-bis cod. pen. e l’illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante.
La confessione resa dal COGNOME e la rinuncia ai motivi di appello sarebbero elementi indicativi dell’attivazione di un percorso di resipiscenza c:he giustificherebbe concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche in termini di prevalenza.
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione, lamentando la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
La Corte territoriale avrebbe ignorato il motivo di appello, non oggetto di rinunci con il quale l’imputato invocava l’esclusione dell’aggravante dell’uso del metodo mafioso; la difesa ha peraltro affermato che il ricorrente avrebbe interess all’impugnazione in considerazione RAGIONE_SOCIALE implicazioni conseguente al riconoscimento della predetta aggravante in sede di esecuzione della pena ed in sede civile.
L’unico motivo del ricorso proposto dal COGNOME è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione dell volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre son inammissibili le doglianze -come quelle esposte dal ricorrente- relative a vizi attine ad elementi fattuali, circostanziali ed alla determinazione della pena che non si sian trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (vedi Sez. 1, n. 944 del 23/10/201 278170 – 01).
Nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositi loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 – 01, Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
La Corte territoriale, nell’applicare la pena concordata, si è adeguata all’accor intervenuto tra le parti, ritenendo la correttezza della proposta qualificazi giuridica dei fatti contestati e motivatamente ritenendo la congruità del trattamen sanzioNOMErio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall’ormai consolida giurisprudenza di legittimità con conseguente inammissibilità del ricorso
All’inammissibilità del ricorso del COGNOME consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pagamento in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P.Q.M.
Rilevato che il processo a carico di COGNOME NOME non può essere deciso de plano dispone la separazione della posizione di NOME NOME alla cancelleria per la formazione di autonomo fascicolo processuale e restituisce gli atti all’ufficio spoglio. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna
pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 20 settembre 2023.