Ricorso Concordato in Appello: Quando l’Impugnazione è Inammissibile
Il ricorso concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo di secondo grado in modo più celere. Tuttavia, la scelta di aderire a questo accordo comporta importanti conseguenze sulla possibilità di impugnare la successiva sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili di tale impugnazione, ribadendo la natura quasi definitiva dell’accordo raggiunto tra le parti.
I Fatti del Processo
Il caso in esame ha origine da una condanna per furto in appartamento aggravato ed evasione aggravata. In sede di appello, la difesa dell’imputato e la Procura Generale avevano raggiunto un accordo sulla rideterminazione della pena, formalizzando un ricorso concordato in appello. La Corte d’Appello, accogliendo la richiesta, aveva emesso una sentenza che ratificava la pena concordata.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di violazione di legge e di motivazione in merito alla sussistenza delle circostanze aggravanti e all’entità della pena inflitta. In sostanza, si contestavano proprio quegli elementi che erano stati oggetto dell’accordo.
La Decisione della Cassazione e il Principio del Numerus Clausus
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine che governa il ricorso concordato in appello: i motivi per cui è possibile impugnare la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. sono a numero chiuso (numerus clausus).
Questo significa che non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Cassazione. Il ricorso è ammissibile solo se riguarda:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Al di fuori di queste specifiche ipotesi, il ricorso non può essere esaminato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che le lamentele dell’imputato, relative alla valutazione delle aggravanti e all’ammontare della pena, rientrano tra i motivi rinunciati nel momento stesso in cui si accetta di concordare la pena. L’accordo implica una rinuncia a contestare nel merito le valutazioni che hanno portato alla determinazione della sanzione. Pertanto, tali doglianze sono escluse dal novero di quelle proponibili in Cassazione.
L’unica eccezione a questa regola si verifica quando la pena concordata e applicata dal giudice è illegale, ovvero se è di una specie diversa da quella prevista dalla legge o se supera i limiti edittali massimi. Nel caso di specie, non essendo stata ravvisata alcuna illegalità nella pena, il motivo di ricorso è stato ritenuto palesemente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
La procedura seguita è stata quella de plano, senza udienza pubblica, come previsto per i ricorsi manifestamente inammissibili.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza la natura dispositiva e vincolante del ricorso concordato in appello. Chi sceglie questa strada processuale ottiene il vantaggio di una definizione più rapida del giudizio e, spesso, di una pena più mite, ma al contempo accetta una drastica limitazione del proprio diritto di impugnazione. La decisione della Cassazione serve come monito: l’accordo sulla pena è un patto serio, le cui conseguenze devono essere attentamente ponderate, poiché preclude quasi ogni possibilità di rimettere in discussione il merito della condanna davanti alla Suprema Corte. La scelta strategica deve quindi bilanciare attentamente i benefici immediati con la rinuncia a future contestazioni.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza decisa con un concordato in appello?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un numero chiuso di motivi specificamente previsti dalla legge, relativi a vizi dell’accordo e non al merito della condanna.
Quali sono i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di concordato in appello?
È possibile impugnare la sentenza per motivi legati a vizi nella formazione della volontà di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, o nel caso in cui la decisione del giudice sia difforme rispetto a quanto pattuito tra le parti.
Si possono contestare le aggravanti o l’entità della pena in un ricorso contro una sentenza di concordato?
No, di regola non si possono contestare. Questi elementi sono considerati oggetto di rinuncia implicita con l’accettazione dell’accordo. L’unica eccezione è se la pena applicata risulti illegale, ad esempio perché di tipo diverso da quello previsto o al di fuori dei limiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39857 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39857 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME, imputato per i reati di furto in appartamento aggravato ed evasione aggravata, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.;
esaminato l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta, contestualmente, vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla sussistenza delle aggravanti, nonché alla entità della pena inflitta;
considerato che il motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile, non rientrando nel numerus clausus delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. ;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
NOME
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, l’ 11 novembre 2025.