Ricorso Concordato Appello: Perché la Cassazione lo Dichiara Inammissibile?
L’istituto del ricorso concordato appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo con cui le parti possono accordarsi sui motivi di appello e sulla pena da applicare, sottoponendo poi tale accordo al vaglio del giudice. Tuttavia, l’accesso a questo strumento comporta delle precise conseguenze sulla possibilità di impugnare successivamente la decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso contro una sentenza emessa a seguito di tale accordo, sanzionando la genericità e la riproposizione di motivi rinunciati.
I Fatti del Caso: dalla Condanna al Ricorso
Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Napoli aveva applicato all’imputato una pena concordata di un anno e sei mesi di reclusione e 400 euro di multa per il reato di ricettazione. Insoddisfatto della decisione, nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato proponeva ricorso per cassazione tramite il suo difensore.
Il ricorso si basava su un unico motivo: la presunta violazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Secondo la difesa, non esistevano elementi sufficienti a giustificare una condanna e la motivazione della Corte d’Appello era, di fatto, assente o comunque inadeguata.
La Decisione della Cassazione e i Limiti del Ricorso Concordato Appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi interconnessi, che definiscono chiaramente i confini dell’impugnazione avverso una sentenza frutto di un ricorso concordato appello.
Il Principio di Specificità del Ricorso
In primo luogo, i giudici hanno rilevato la totale aspecificità del ricorso. La difesa si era limitata a un mero richiamo formale alle lettere b) ed e) dell’art. 606 c.p.p., senza indicare in modo puntuale e concreto né quale norma di legge fosse stata violata, né quale passaggio della motivazione fosse viziato. Un ricorso così generico, che potrebbe adattarsi a qualsiasi provvedimento, non soddisfa i requisiti minimi richiesti dalla legge per consentire al giudice di legittimità di svolgere il proprio ruolo.
La Rinuncia ai Motivi come Effetto dell’Accordo
Il secondo e decisivo punto riguarda la natura stessa del concordato in appello. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: l’accordo tra le parti comporta una rinuncia implicita ai motivi di doglianza che ne sono oggetto. Di conseguenza, è inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone questioni relative ai motivi rinunciati. La cognizione del giudice di legittimità è limitata ai motivi che non erano oggetto dell’accordo, salvo il caso eccezionale in cui sia stata irrogata una pena illegale, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono nette e perentorie. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché “totalmente aspecifico” e “generico”. I giudici hanno sottolineato come l’atto di impugnazione non contenesse “alcuna indicazione di una specifica violazione di legge o di un preciso punto della motivazione che si assume viziato”. L’accordo stesso, per sua natura, limita il campo delle possibili contestazioni future. Accettando il concordato, l’imputato accetta la pena e rinuncia a contestare i punti dell’appello che hanno portato a quella determinazione. Riproporre le stesse doglianze in Cassazione si traduce in un’azione processuale non consentita, che vanificherebbe la funzione stessa dell’istituto. La Corte ha quindi applicato l’art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella presentazione di un ricorso palesemente infondato.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza l’idea che il concordato in appello è un patto processuale serio, le cui conseguenze devono essere attentamente ponderate dalle parti. La scelta di accordarsi sulla pena preclude la possibilità di un ripensamento successivo basato sugli stessi argomenti. Per poter adire la Corte di Cassazione, è necessario presentare motivi specifici, non coperti dalla rinuncia implicita nell’accordo, oppure dimostrare l’illegalità della pena applicata. L’ordinanza serve da monito: un ricorso generico o che tenta di aggirare gli effetti del concordato non solo sarà dichiarato inammissibile, ma comporterà anche significative sanzioni economiche per il ricorrente.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di “patteggiamento in appello”?
Sì, ma con limiti molto stretti. Il ricorso è inammissibile se ripropone motivi a cui si è rinunciato con l’accordo. È ammesso, ad esempio, solo per questioni non coperte dall’accordo o se viene applicata una pena palesemente illegale.
Cosa significa che un ricorso è “aspecifico”?
Significa che il ricorso è formulato in modo generico, senza indicare con precisione quale norma di legge sarebbe stata violata o quale punto specifico della motivazione della sentenza precedente sarebbe errato o illogico. Deve essere puntuale e non un mero richiamo formale alla legge.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se il ricorso è ritenuto presentato “per colpa”, come in questo caso, il ricorrente è condannato a versare una somma di denaro, stabilita equitativamente dalla Corte, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43997 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43997 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 21/05/1974
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME rilevato che il presente procedimento è trattato con la procedura “de plano”
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza resa il 12 marzo 2024 la Corte d’Appello di Napoli applicava all’imputato, ex art. 599 bis cod. proc. pen., la pena concordata di anno u e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, in relazione al reato ricettazione ascrittogli.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, assumendo che agli atti non era emerso alcun elemento idoneo a giustificare una pronuncia di condanna e che la motivazione era mancante o comunque insufficiente.
Il ricorso è inammissibile in quanto totalmente aspecifico, dovendosi rilevare, da un lato, che i vizi del provvedimento impugnato sono dedott esclusivamente con un mero richiamo al disposto di cui all’art. 606 lett. ed e) cod. proc. pen., senza alcuna indicazione di una specifica violazione legge o di un preciso punto della motivazione che si assume viziato, e dall’altro lato, che il contenuto del ricorso risulta talmente generico ch stesso potrebbe essere riferito indifferentemente a qualsivogl provvedimento, mancando totalmente ogni riferimento a specifiche doglianze.
Deve, peraltro osservarsi che nei confronti della sentenza resa all’esit concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibil il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relati ai motivi rinunciati, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, p che l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legitti ai motivi non GLYPH oggetto GLYPH di GLYPH rinuncia GLYPH (cfr., GLYPH ex GLYPH multis, Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, COGNOME, Rv. 285619 – 01).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichi inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale de giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazion della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore del
cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 19/09/2024