Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 399 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 399 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 21/12/1986
avverso l’ordinanza del 30/05/2023 del TRIB. LIBERTA di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità d ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi de.11’art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in dat 31/3/2023 veniva disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME relazione alla sua appartenenza, con un ruolo di primo piano, ad un’associazione per delinquere dediti a furti e rapine in abitazioni, furti di targhe ed altro (capo 78) non
ordine alla commissione di vari reati fine, (furti consumati e tentati in abitazione, contraffazioni di targhe, una rapina pluriaggravata).
Con ordinanza in data 30 maggio 2023 il Tribunale del riesame di Venezia, in parziale accoglimento dell’istanza proposta nell’interesse dell’indagato, ha annullato l’ordinanza d Giudice per le indagini preliminari in relazione ai capi 1, 2, da 7 a 35 e 62, confermandola resto.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME a mezzo del suo difensore, deducendo la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla gravit indiziaria con riferimento ai delitti di cui ai capi 3, 4, 5 e 6. Con unico motivo di r ricorrente ha contestato la valenza indiziaria del riconoscimento effettuato dalla P.G. sulla b di fotogrammi delle videoriprese di una telecamera, consegnati alla stessa P.G. da una vicina del Hradec, fotogrammi che si assumono indicati dalla P.G. corre inidonei allo scopo e, comunque, relativi solo alla rapina di cui si tratta, al capo 6, e non in relazione agli altri
Con requisitoria scritta il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procurat Generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo di ricor concernente la rapina di cui al capo n. 6) e la conseguente carenza di interesse in relazio agli altri capi impugnati.
Senza incorrere in vizio logico alcuno, infatti, il Tribunale del riesame ha riconosciuto c elementi idonei ad integrare la gravità indiziaria a carico del COGNOME in ordine alla rapina di capo n. 6, la descrizione di uno dei rapinatori fornita da un vicino di casa della persona off tale COGNOME NOME, riconosciuta compatibile con il COGNOME, ed il riconoscimento effettuato an sulla base del filmato fornito da altra vicina di casa della persona offesa, in considerazione di tratti somatici – quali il profilo del naso ed il taglio dei capelli – che delle scarpe di e dei non agevoli movimenti nell’ingresso nell’autovettura, tipici di persona di notevole stat
Si tratta, pertanto, di valutazione incensurabile in questa sede, atteso che, in tema misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimen del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzam delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmen la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze g esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).
Ne consegue l’inammissibilità anche delle censure relative agli altri capi di incolpazi provvisoria, atteso che la rapina di cui al capo n. 6) è il reato più grave tra quelli conte ricorrente, sicché l’eventuale accoglimento del ricorso in relazione ad altro reato contes non comporterebbe alcun vantaggio per il ricorrente né con riferimento ai termini massimi di durata della misura cautelare, né con riferimento alle esigenze cautelari, riconosci
valutando non solo il reato più grave, ma anche i numerosissimi reati di cui ai capi dal n. 36 n. 61, in relazione ai quali nessuna contestazione è stata avanzata in questa sede.
Deve darsi continuità, così, alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tem impugnazioni cautelari, secondo cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso p cassazione dell’indagato che lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazi a una soltanto delle imputazioni, nel caso in cui l’eventuale accoglimento del ricorso n comporterebbe alcun vantaggio per il ricorrente, al quale la misura risulti applicata anche p altri titoli di reato. (Sez. 2, n. 33623 del 09/06/2023, Rv. 285265, fattispecie in cui la cautelare era stata emessa, oltre che per il delitto di associazione per delinquere, anche relazione a numerosi delitti-fine di ricettazione e di riciclaggio, meni:re con il ricorso limitati a contestare la gravità indiziaria con riferimento al solo delitto-mezzo).
Per il disposto dell’art. 616 cod. proc. peri., alla dichiarazione di inammissibil ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 2 novembre 2023