Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41162 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a COGNOME Calabro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza resa il 23/4/2024 dal Tribunale di Vibo Valentia .
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
rilevato che nessuno è presente per la ricorrente, pur essendo stata form richiesta di trattazione orale da parte dell’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiara inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME quale terza interessata avver decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica press Tribunale di Vibo Valentia il 4 Aprile 2024, a seguito della intervenuta rinunzia da dell’interessata, e ha respinto nel merito la richiesta di riesame del sequestro p della medesima società disposto dal GIP il 4/4/2024.
Il provvedimento di sequestro della società RAGIONE_SOCIALE è stato dispos nell’ambito del procedimento a carico di COGNOME NOME già dipendente del RAGIONE_SOCIALE, e della moglie COGNOME NOME, figlia dell’odierna ricorre
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rappresentante legale della società, indagati per il reato di riciclaggio di autovetture provenienza furtiva. Secondo la prospettazione accusatoria, l’attività illecita sarebbe avvenuta utilizzando targhe di autoveicoli regolarmente acquistati dalla società, che venivano apposte su veicoli, provento di attività furtive.
L’odierna ricorrente nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini riferiva che l’attività della società interamente gestita dal genero COGNOME NOME, mentre in sede di udienza di riesame sosteneva di essere l’effettiva amministratrice della società, mentre il COGNOME era un mero dipendente con mansioni tecniche, che era stato immediatamente licenziato dopo l’esecuzione dei provvedimenti cautelari.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso NOME COGNOME, in qualità di terza interessata quale rappresentante legale pro tempore della società RAGIONE_SOCIALE.
2.1 Un primo ricorso depositato il 20 maggio 2024 e sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, nella qualità di difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME, deduce:
2.1.1 Violazione di legge per difetto di motivazione in ordine al fumus commissí delicti in quanto il Tribunale non ha fornito adeguata motivazione in ordine al nesso di strumentalità tra la società oggetto di sequestro e l’attività illecita ipotizzata e non considerato gli effetti del licenziamento del COGNOME, soggetto indagato per il reato di riciclaggio, affermando che tale circostanza non inciderebbe sul rischio di reiterazione del reato; inoltre, il provvedimento non ha motivato in ordine al periculum in mora, cioè al pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare le conseguenze o protrarre la consumazione dello stesso o di altri reati, mentre l’art. 321 cod proc. pen. dispone che tale pericolo deve presentare i requisiti della concretezza e della attualità.
Il Gip ha ritenuto il fatto sussumibile nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 321 cod.proc.pen. in vista della futura confisca, ma così facendo ha violato i presupposti statuiti dalla Corte di legittimità in punto di confisca facoltativa, in qu il giudice non può motivare in modo astratto ma è tenuto ad argomentare in concreto la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità tra il bene ablato e il reato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nel compimento dell’illecito, s le modalità di realizzazione della condotta ipotizzata.
Nel caso in esame invece l’accertamento concreto del nesso di strumentalità tra la res, ovvero la società RAGIONE_SOCIALE, e l’indagato COGNOME non è stato compiuto se non in modo del tutto astratto. La società, infatti, ha il suo core business nei servizi di trasporto e soccorso stradale, attività quest’ultima che risulta totalmente estranea alle condotte illecite del soggetto ormai licenziato, mentre la vendita RAGIONE_SOCIALE automobili, rappresenta una percentuale assolutamente secondaria dei suoi affari.
Con nota trasmessa il 23 settembre 2024 l’AVV_NOTAIO ha proposto motivi nuovi sviluppando in sostanza argomentazioni a sostegno RAGIONE_SOCIALE censure già avanzate con il ricorso.
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GLYPH 2.2 Con un secondo ricorso depositato il 28 maggio 2024 l’AVV_NOTAIO, nella veste di procuratore speciale di NOME, deduce:
2.2.1 Violazione dell’art. 321 cod.proc.pen. e omessa motivazione poich tribunale del riesame rispondendo alle censure formulate in ordine all’assenza del strumentale del sequestro della società rispetto all’ipotesi di reato for sull’assenza di motivazione del periculum in mora, ha osservato che il sequestro era stato disposto come sequestro impeditivo e il gip non aveva inteso applicare il seq ai fini della confisca; ha poi osservato che in ogni caso il rapporto di strument comunque ravvisabile considerato che la società sottoposta a sequestro prevent costituiva il contesto all’interno del quale le condotte in contestazione er realizzate.
Così facendo il tribunale ha indebitamente integrato la motivazione carente del il quale si è limitato a motivare in ordine al sequestro impeditivo, e ha travalicat del potere del tribunale del riesame, fornendo una motivazione apparente rispet licenziamento del dipendente NOME *COGNOME*COGNOME poiché non esplicita le ragioni per continuano a sussistere le esigenze cautelari e tale licenziamento risult irrilevante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili.
Occorre preliminarmente rilevare che il terzo interessato da un sequestro non proporre due ricorsi separati e sottoscritti da due diversi procuratori speciali a medesimo provvedimento, sia perché, se ha fornito procura speciale ad professionista, non può fornire procura speciale successiva ad altro, non revocan prima, sia in forza del dettato di cui all’art. 100 comma 1 cod.proc.pen. che p espressamente che il ricorso sia presentato da un solo difensore munito di pro speciale.
Il secondo ricorso depositato dall’AVV_NOTAIO deve pertanto rite ontologicamente inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato.
Ma anche il primo ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Deve, innanzitutto, essere ricordato che in forza dell’art. 325 com cod.proc.pen. contro le ordinanze ponunziate ex ar. 324 cod.proc.pen. il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; ne consegue che, in tema sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di leg l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. Pen.
In tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile me ricorso per cassazione soltanto l’inesistenza o la mera apparenza della motivazion non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell’art. 606, comma primo, let cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 – 01)
Il Tribunale ha reso adeguata motivazione in ordine al rapporto di strumentali la società oggetto del sequestro impeditivo e l’ipotesi di reato di riciclaggio a agli indagati e, in particolare, ha evidenziato come il delitto ex art. 648 bis venisse realizzato utilizzando le targhe di veicoli regolarmente acquistati dalla s ha ritenuto irrilevante la circostanza che la commercializzazione di autov costituisse parte marginale dell’oggetto sociale, che riguarda principalmente il s stradale e l’attività di officina e carrozzeria, poiché queste ultime sono assol compatibili con la realizzazione RAGIONE_SOCIALE condotte illecite;
ha valorizzato il legame di stretta parentela esistente tra i protagoni vicenda, poichè la società, per ammissione della stessa *COGNOME*COGNOME era di fatto gest genero, COGNOME, che con la moglie è indagato per il delitto di riciclaggio;
ha confermato la scarsa rilevanza dell’intervenuto licenziamento del COGNOME non appare idoneo a scongiurare il pericolo di reiterazione di reati dello stesso anche in ragione del carattere familiare dell’azienda e della tardività del licenz che la COGNOME avrebbe potuto disporre con largo anticipo, qualora fosse stata l’eff amministratrice della società.
Inoltre il Tribunale a pagina 9 dell’ordinanza ha escluso che il sequestro si finalizzato alla futura confisca, poiché il GIP ha espressamente parlato di seq impeditivo, sicchè del tutto inconducenti risultano le censure formulate al riguar il ricorso, poiché non costituisce oggetto del provvedimento impugnato.
Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibi
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagame RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., va profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal r (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di e tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende Così deciso, il 9 ottobre 2024.