Ricorso Cassazione Sequestro: I Limiti per l’Inammissibilità
Il ricorso per cassazione sequestro rappresenta uno strumento cruciale per la difesa, ma è soggetto a limiti molto stringenti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 40014/2024, offre un chiaro esempio di come e perché un ricorso di questo tipo possa essere dichiarato inammissibile. Analizziamo la decisione per comprendere quali sono i confini entro cui la Suprema Corte può esaminare le ordinanze emesse in materia di misure cautelari reali.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un’ordinanza del Tribunale della Libertà che confermava un provvedimento di sequestro preventivo, sia in forma diretta che per equivalente, per un valore di oltre 100.000 euro. La misura era stata disposta nei confronti di un indagato per il reato di truffa aggravata. La difesa dell’indagato decideva di impugnare tale ordinanza, proponendo ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso
Il difensore basava il proprio ricorso su due motivi principali, entrambi ricondotti al vizio di motivazione previsto dall’articolo 606, lettera e), del codice di procedura penale:
1. Errata Qualificazione del Sequestro: Si contestava che una somma di circa 10.000 euro, trovata sul conto corrente dell’indagato, fosse stata qualificata come sequestro per equivalente. Secondo la difesa, quando il profitto del reato è costituito da denaro, il sequestro di somme liquide deve essere sempre considerato ‘diretto’, con conseguente illegittimità della misura disposta dal G.I.P.
2. Carenza di Motivazione sul Periculum in Mora: Si lamentava l’insufficienza della motivazione riguardo alla sussistenza del pericolo che l’indagato potesse disperdere i propri beni prima di una condanna definitiva. Secondo la difesa, le somme sequestrate erano modeste e riconducibili all’attività lavorativa, e il giudice non aveva compiuto una reale valutazione sul rischio di sottrazione.
I Limiti del ricorso per cassazione sequestro secondo la Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la propria decisione su un principio consolidato in materia. L’articolo 325 del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso per cassazione sequestro (sia preventivo che probatorio) è ammesso solo per violazione di legge.
Cosa significa ‘violazione di legge’ in questo contesto? Le Sezioni Unite (sent. n. 25932/2008) hanno chiarito che in questa nozione rientrano non solo gli errori nell’interpretazione o applicazione delle norme (errores in iudicando o in procedendo), ma anche i vizi di motivazione. Tuttavia, non qualsiasi vizio di motivazione è sufficiente. È necessario che il difetto sia così radicale da rendere la motivazione:
* Totalmente mancante.
* Priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, tanto da risultare meramente apparente o incomprensibile.
Le Motivazioni della Decisione
Applicando questi principi al caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che i motivi proposti dalla difesa non integrassero una vera e propria violazione di legge. Le censure sollevate, pur criticando la logica argomentativa del Tribunale della Libertà, si limitavano a denunciare un ‘difetto di motivazione’ ordinario, non un vizio radicale.
Il Tribunale del riesame, infatti, aveva fornito una motivazione, seppur contestata, sia sull’esistenza del fumus commissi delicti (la parvenza del reato) sia sul periculum in mora. Poiché una motivazione era presente e non risultava palesemente illogica o apparente, non si poteva configurare quella violazione di legge che sola avrebbe consentito l’accesso al giudizio di legittimità.
Conclusioni
La sentenza ribadisce una lezione fondamentale per gli operatori del diritto: quando si impugna un’ordinanza in materia di sequestro davanti alla Cassazione, non è sufficiente sostenere che la motivazione del giudice sia debole, insufficiente o non condivisibile. È indispensabile dimostrare che la motivazione è talmente viziata da equivalere a una sua totale assenza, oppure che il giudice ha commesso un palese errore di diritto. In caso contrario, come avvenuto in questo procedimento, il ricorso verrà dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile impugnare in Cassazione un’ordinanza sul sequestro preventivo per qualsiasi vizio di motivazione?
No, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. Un vizio di motivazione è rilevante solo se è così radicale da rendere il provvedimento privo di logica, meramente apparente o del tutto mancante.
Quali sono i motivi consentiti per un ricorso per cassazione sequestro preventivo?
L’unico motivo consentito dall’art. 325 c.p.p. è la ‘violazione di legge’. Questo concetto include sia gli errori nell’applicazione delle norme giuridiche, sia i vizi di motivazione talmente gravi da renderla incomprensibile o inesistente.
Cosa succede se un ricorso per cassazione contro un sequestro viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40014 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40014 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERLIZZI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2024 del TRIB. LIBERTA’ di TRANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni della difesa che ha insistito nei motivi.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale della Libertà di Trani, in funzione di giudice del riesame reale, con ordin del 12 giugno 2024, respingeva l’istanza proposta ex art. 324 cod.proc.pen. nell’interesse di NOME avverso il provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Trani del 15-5-2024 ch aveva disposto il sequestro preventivo diretto e, in subordine per equivalente, nei confronti predetto e dei coindagati del reato di truffa aggravata COGNOME NOME e COGNOME NOME alla concorrenza di C 100.520,00.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen., per motivazione incoerente ed insufficie
punto in cui aveva ritenuto che il sequestro preventivo fosse intervenuto dapprima in modo diretto e solo in via sussidiaria per equivalente NOME alla concorrenza della somma; si precisa al proposito, che sul c/c dell’indagato era stata sequestrata la somma di C 10.250,54 finalizza alla confisca per equivalente e ciò sebbene per interpretazione delle Sezioni Unite penali quando il prezzo o il profitto derivante da reato sono costituiti da denaro, la confisca ed il se vanno sempre qualificati come diretti e ciò anche nei casi di reati il cui profitto consiste accrescimento del patrimonio bensì nel risparmio di spesa; ne conseguiva l’illegittimità d sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente adottato dal G.I.P. di Trani;
– violazione dell’art. 606 lett.e ) cod.proc.pen. per insufficienza della motivazione sul re della esigenza anticipata della confisca e sulla sussistenza di concretezza ed attualità periculum in mora posto che, al ricorrente, erano state sequestrate solo modeste somme di denaro riconducibili all’attività lavorativa senza alcuna valutazione della possibilità di sott delle stesse prima della pronuncia definitiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili in sede di impugnazione di legittimit provvedimenti emessi dal giudice del riesame cautelare reale e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, ai sensi dell’art. 325 comma primo cod.proc.pen. , contro le ordinanze emesse dal tribunale del riesame dei provvedimenti cautelari reali è ammesso il ricorso per cassazio solo per violazione di legge; sul punto le Sezioni Unite hanno chiarito come il ricorso cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicand o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’appar argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 – 01).
L’applicazione dei sopra esposti principi comporta dichiarare l’inammissibilità del ric posto che, con entrambi motivi, il ricorrente deduce vizi sotto il profilo del difetto di moti rilevante ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. senza che né in relazione all’individuazione del f del reato presupposto né al periculum la particolareggiata motivazione del tribunale del riesam reale possa, in alcun modo, ritenersi del tutto mancante.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti d ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
IL CONSIGLI GLYPH