Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36111 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
avverso l’ordinanza del 28/12/2023 del tribunale della Libertà di Foggia; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 13 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO c sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Torremaggiore il DATA_NASCITA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; NOME COGNOME,
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 13 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO,
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 dicembre 2023 il Tribunale della libertà di Foggia, ad da COGNOME NOME – indagato in qualità di amministratore di fatto della soc RAGIONE_SOCIALE in concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME, amministratori di diritto della medesima società, per la violazione del reato all’art. 43 co 1, lett. 43, comma 1, lett a 3 49 comma 1 D.Igs n. 504/1995, n per il reato di cui all’art. 46, comma 1, lett b, D.Igs. n. 504/1995 – con ex artt. 324 e 582 cod.proc.pen. avverso il decreto di sequestro preventivo porzione di immobile in cui erano stati rinvenuti e sottoposti a sequestro prob svariati beni nella disponibilità di RAGIONE_SOCIALE) emesso il 6 dicembre 2 giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia, ha riget richiesta di riesame con l’ordinanza del 28 dicembre 2023 (depositata i dicembre 2023, comunicata 1’11 gennaio 2024) qui impugnata.
Con ricorso ex art. 325 cod.proc.pen. COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso avverso la suddetta ordinanza «nonché avvers presupposta ordinanza di sequestro preventivo emessa il 6.12.23 dal G.I.P. pr il Tribunale di Foggia» adducendo a motivo violazione di legge -art 32 cod.proc.pen.- e vizio motivazionale in relazione al ritenuto periculum in mora. Farebbe difetto il periculum in mora e il tribunale avrebbe delegato la motivazione della sua sussistenza della stessa a mere formule di stile ; «sussiste il p in mora in quanto la libera disponibilità di quanto in sequestro (capan potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze del reato ipotizzato, atte disponibilità, da parte della società in parola, della porzione dell’ i commerciale in sequestro. Infatti, in assenza di vincolo di indisponibilità i porzione di immobile si potrebbe proseguire, in modo stabile, le attività i riscontrate dalla P.G. procedente».
A fronte della circostanza per cui il sequestro investe solo una porzione del immobile, di proprietà della società, lasciando nella disponibilità della so parte restante, fruibile e funzionale alla prosecuzione dell’attività, il tri riesme si sarebbe limitato ad attestate la proprietà dell’immobile in capo a e, apoditticamente, la qualità di amministratore di fatto dell’indagato, ome di chiarire se lo stesso avesse agito in proprio o in tale veste.
Invoca l’annullamento del provvedimento impugnato.
4 3. Con requisitoria scritta il AVV_NOTAIO ha d l’inammissibilità del ricorso, sia per i limiti alla ricorribilità in sede di le provvedimenti in materia di cautela reale, sia per la genericità delle alle difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Si premette che «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in mate di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’app argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo de requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidone rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Fattispecie re sequestro preventivo, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso fronte di un’approfondita valutazione del Tribunale del riesame degli elem reddituali del ricorrente, aveva riproposto, sotto il profilo dell’omessa o motivazione, questioni riguardanti l’epoca di realizzazione del be l’accertamento della sproporzione). » così Sezioni Unite: N. 25932 del 2008 239692 – 01 e Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 – Rv. 285608 – 01.
Col ricorso COGNOME introduce questioni di merito (la titolarità del bene e il di amministratore di fatto, o meno, dell’indagato, peraltro dei tutto incon rispetto al mero vincolo reale in discussione) genericamente addotte e consentite in questa sede di legittimità, laddove l’iter logico motivazion Tribunale è sinteticamente ma efficacemente e sufficientemente esplicitato motivazione scevra da qualsivoglia illogicità.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato pre senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, d 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
I Così deciso in Roma il 11 giugno 2024 La Consigliere est.
Il Presidente