Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34065 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34065 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. 1195/2025
NOME COGNOME
CC Ð 26/09/2025
NOME COGNOME
Relatrice –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica del Tribunale di Trento nel procedimento penale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, avverso lÕordinanza 06/05/2025 del Tribunale di Trento
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo lÕannullamento con rinvio; letta la memoria difensiva nellÕinteresse della RAGIONE_SOCIALE che ha chiesto il rigetto del visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME ricorso.
Il AVV_NOTAIO della Repubblica di Trento ricorre per lÕannullamento dellÕordinanza del Trento che ha annullato e per l’effetto revocato il decreto di sequestro impeditivo, emesso dal Gip presso il tribunale di Trento, con riferimento ai crediti confluiti nel plafond del cessionario opzionati per utilizzare in compensazione con F24 (meglio specificati nel provvedimento impugnato) nell’ambito di indagini svolte in relazione al delitto di cui all’art. 416 cod.pen., art.
316 ter cod.pen. e d.l. n. 34 del 2020, sequestro eseguito nei confronti della terza cessionaria dei crediti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
A sostegno dellÕimpugnazione, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione allÕart. 192 comma 1, cod.proc.pen. mancanza di motivazione con riferimento ai criteri adottati e ai risultati acquisiti per la valutazione della prova e violazione dell’articolo 391 cod.proc.pen. Il Tribunale del riesame, al fine di escludere il in relazione all’ipotesi di reato contestate e in riferimento ai crediti specificamente sottoposti al sequestro in pregiudizio della cessionaria, si sarebbe limitato ad argomentare lÕeffettivo svolgimento dei lavori poi fatturati sulla scorta dei documenti prodotti dalla parte.
La motivazione sarebbe carente in termini di razionalitˆ e idoneitˆ del filo logico seguito dall’organo giudicante per giungere alla conclusione che i documenti depositati dimostrano l’esecuzione dei lavori. In altre parole, mancherebbe una disamina puntuale e completa delle risultanze processuali e delle prove poste a supporto del pronunciamento di annullamento. Chiede l’annullamento dellÕordinanza.
Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto lÕannullamento con rinvio.
Il ricorso è inammissibile per la proposizione di motivo non consentito ex art. 606 e 325 cod.proc.pen.
Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di riesame contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile – ai sensi dellÕart. 325 c.p.p. – solo per violazione di legge, e che costituisce di Òviolazione di leggeÓ, legittimante il ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l’omissione assoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, RAGIONE_SOCIALE in proc. Bevilacqua, Rv. 226710).
Non possono essere conseguentemente dedotti con il predetto mezzo di gravame i vizi della motivazione, quali la mancanza o la manifesta illogicitˆ della stessa, la valutazione delle prove e/o il travisamento delle stesse che sono separatamente previsti come motivi di ricorso dall’art. 606 lett. e) c.p.p.
Cos’ delineato lÕambito cognitivo, il ricorrente, al di lˆ della indicazione della violazione di legge denunciata, art. 192 comma 1, cod.proc.pen., contesta la valutazione che il Tribunale del riesame ha operato con riguardo ai documenti prodotti dalla difesa della RAGIONE_SOCIALE cessionaria dei crediti, deducendo la carenza
dellÕesposizione dellÕiter logico seguito dai giudici. Contesta la valutazione della prova documentale, e finanche deduce il suo travisamento, censura che si pone al di fuori del perimetro del sindacato di questa Corte nella materia.
NŽ pu˜ ravvisarsi la carenza di motivazione/motivazione apparente lˆ dove i giudici territoriali, pur in modo succinto, hanno argomentato che, sulla scorta dei documenti prodotti dalla difesa, era dimostrata lÕeffettiva esecuzione dei lavori poi fatturati, elemento questo centrale nella disamina del costrutto accusatorio che il Tribunale non ha condiviso.
La motivazione succinta, peraltro, deve essere letta nel corpo motivazionale del provvedimento che ripercorre le indagini svolte e ne trae le conclusioni in punto assenza di .
Consegue lÕinammissibilitˆ de ricorso del Pubblico Ministero.
Dichiara inammissibile il ricorso Cos’ deciso il 26/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME