Ricorso Cassazione Sequestro: I Limiti dell’Appello e la Motivazione Apparente
Il ricorso per cassazione avverso un’ordinanza di sequestro preventivo rappresenta uno strumento delicato, i cui confini sono rigorosamente definiti dalla legge. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 29340/2025, offre un chiaro esempio di come una critica mossa alla motivazione del giudice di merito, se non configura una vera e propria violazione di legge, possa portare a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso cassazione sequestro. Analizziamo la vicenda per comprendere i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Dal Sequestro all’Appello in Cassazione
La vicenda ha origine da un’indagine per il reato di usura a carico di una donna. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Gela convalidava un sequestro preventivo d’urgenza disposto dal Pubblico Ministero, avente ad oggetto una cospicua somma di denaro.
Successivamente, il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame, confermava il provvedimento. Contro tale ordinanza, la difesa dell’indagata proponeva ricorso per cassazione, contestando la legittimità del sequestro.
I Motivi del Ricorso Cassazione Sequestro
La difesa basava il proprio ricorso su una presunta carenza di motivazione da parte del Tribunale del riesame. In particolare, si eccepiva che l’ordinanza impugnata non avesse adeguatamente giustificato la sussistenza di due elementi fondamentali per il sequestro preventivo con finalità ‘impeditiva’:
1. Il periculum in mora: ovvero il pericolo concreto e attuale che la disponibilità della somma potesse agevolare la commissione di ulteriori reati.
2. La pertinenzialità: ossia il nesso di riconducibilità tra il denaro sequestrato e il reato di usura contestato.
Secondo i ricorrenti, la motivazione del Tribunale era ‘apparente’ e contraddittoria, poiché si limitava a un generico riferimento agli elementi indiziari e alla fungibilità del denaro, senza spiegare in modo specifico perché quel denaro fosse pericoloso nelle mani dell’indagata.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità in materia di misure cautelari reali: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, come stabilito dall’art. 325 del codice di procedura penale.
La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, ravvisando una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che nel concetto di ‘violazione di legge’ rientrano non solo gli errori di interpretazione o applicazione delle norme (errores in iudicando o in procedendo), ma anche i vizi della motivazione. Tuttavia, non qualsiasi vizio motivazionale giustifica un ricorso in Cassazione. È necessario che il vizio sia così radicale da rendere la motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, al punto da non rendere comprensibile l’iter argomentativo del giudice. In questi casi estremi, la ‘motivazione apparente’ si traduce in una violazione di legge.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la doglianza della ricorrente non denunciava una reale violazione di legge, ma si risolveva in una critica alla congruità e completezza della motivazione del Tribunale. Secondo gli Ermellini, il Tribunale aveva invece fornito una motivazione esauriente e coerente. Aveva infatti spiegato che le somme sequestrate erano ritenute lo strumento per commettere il reato di usura e che la loro disponibilità avrebbe potuto essere utilizzata per la commissione di ulteriori reati, applicando correttamente l’art. 321, comma 1, del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ragionamento del giudice del riesame era logico, completo e non apparente.
Le conclusioni
Questa sentenza ribadisce un insegnamento fondamentale per chi intende affrontare un ricorso cassazione sequestro preventivo. Non è sufficiente contestare genericamente la motivazione del provvedimento o proporre una diversa lettura degli elementi fattuali. È indispensabile dimostrare che il giudice di merito abbia commesso un errore di diritto o che la sua motivazione sia talmente viziata da essere inesistente. Tentare di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, volto a una nuova valutazione dei fatti, è una strategia destinata all’insuccesso, che può comportare, come in questo caso, anche significative sanzioni economiche.
È possibile impugnare un’ordinanza di sequestro preventivo davanti alla Corte di Cassazione per qualsiasi vizio di motivazione?
No, il ricorso per cassazione contro un’ordinanza di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge. Un vizio di motivazione è rilevante solo se è così radicale (ad esempio, mancante, illogico o meramente apparente) da tradursi esso stesso in una violazione di legge.
Cosa intende la Corte per ‘motivazione apparente’?
Per ‘motivazione apparente’, la Corte intende un apparato argomentativo che, pur esistendo formalmente, è privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, risultando quindi inidoneo a far comprendere il percorso logico seguito dal giudice per arrivare alla sua decisione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se si ravvisano profili di colpa nella proposizione del ricorso (come in questo caso), la parte è condannata anche al pagamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29340 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29340 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nata a GELA il 09/11/1984
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
uditi i difensori della ricorrente, Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 28 marzo 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela convalidava il sequestro preventivo di urgenza disposto dal Pubblico Ministero della somma di € 162.650,00 e di un assegno circolare emesso in favore di COGNOME NOME dell’importo di € 13.300,00 nei con fronti di NOME COGNOME indagata per il reato di usura; il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 15 aprile 2025, confermava il decreto; avverso tale ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori di NOME COGNOME premettendo che l’impugnazione non si estendeva all’assegno, in quanto ne era stato disposto il dissequestro e le restituzione all’avente diritto, ed eccependo che:
1.1 la precisazione del tribunale del riesame in merito alla duplice finalità del sequestro oggetto di gravame e la denunciata omissione con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca riduceva innegabilmente la valenza del sequestro oggetto di gravame esclusivamente alla cd.’ finalità impeditiva ‘, in merito alla quale si eccepiva la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora ed alla pertinenzialità dei beni sottoposti a sequestro, in quanto nulla si diceva in merito alla riconducibilità della somma sequestrata al reato ed al pericolo concreto ed attuale che la disponibilità della stessa potesse agevolare l’ulteriore commissione di reati; con riferimento al rapporto di pertinenza la motivazione del tribunale era apparente e contraddittoria, visto che vi erano un generico riferimento agli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini e un’assenza di motivazione con riferimento alla ontologica fungibilità del denaro che secondo il provvedimento impugnato avrebbe giustificato il requisito del periculum ; l’omessa motivazione sulle censure mosse dalla ricorrente in sede di riesame si era sostanziata in quella che la Corte definisce motivazione apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
1.1 Si deve infatti ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 -01)
Nel caso in esame, si deve rilevare che il ricorso è stato apparentemente proposto per violazione di legge, ma in realtà non si confronta affatto con la motivazione del Tribunale che, alle pagine 9 e 10 dell’ordinanza impugnata, ha esaurientemente motivato sulla sussistenza del periculum in mora (unico profilo contestato in ricorso); in particolare, il Tribunale, con ragionamento logico e coerente, ha ritenuto che le somme sequestrate fossero quelle utilizzate per commettere il reato di usura e che servissero per la commissione di ulteriori reati, applicando quindi correttamente il dispos to dell’art. 321 comma 1 cod. proc. pen.; ha inoltre richiamato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari nella parte in cui aveva precisato che la disponibilità della somma potesse aggravare o
protrarre le conseguenze del reato, così adempiendo all’onere motivazionale richiesto.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto si censura in realtà un vizio di motivazione, e non una violazione di legge come previsto dall’art. 325 cod.proc.pen .
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/07/2025