Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26425 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26425 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato in Cina il 30/10/1988
NOME COGNOME nato in Cina il 10/12/1988
RAGIONE_SOCIALE DI NOME JINFU RAGIONE_SOCIALE.c
avverso l’ordinanza emessa il 12/02/2025 dal Tribunale di Forlì
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti, avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12/02/2025, il Tribunale di Forlì ha rigettato le richieste di riesame proposte, ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., nell’interesse di NI
COGNOME, XU COGNOME, e HAPPY HOME DI RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equiva emesso nei confronti del NI e dello XU dal G.i.p. del Tribunale di Forlì, in 13/01/2025, in relazione al reato continuato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 d loro ascritto in concorso per gli anni di imposta dal 2019 al 2022, come meg specificato al capo 1) della rubrica.
Ricorrono per cassazione gli indagati e la RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto al fumus. Si censura l’ordinanza perché connotata da motivazione apparente, avuto riguard alle prove documentali dei pagamenti effettuati, alla superficialità delle in effettuate, all’essere le somme sequestrate del tutto avulse dalle ipotesi d nonchè alla illegittima esclusione del criterio di pertinenzialità.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale solleci una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza censure prospettate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Secondo un indirizzo interpretativo del tutto consolidato nel giurisprudenza di questa Suprema Corte, «il ricorso per cassazione cont ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancant o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quin inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01, la quale, in applicazione de principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un’approf valutazione del Tribunale del riesame degli elementi reddituali del ricorr aveva riproposto, sotto il profilo dell’omessa o carente motivazione, quest riguardanti l’epoca di realizzazione del bene e l’accertamento della sproporzio
In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, appare evidente c rilievi mossi dalla difesa alla motivazione contenuta nell’ordinanza impugna tutt’altro che apparente, essendosi il Tribunale di Forlì diffuso in un’ar disamina delle risultanze poste dal G.i.p. a fondamento della misura reale, qu agli elementi sintomatici della inesistenza delle operazioni sottese alle f anche alla luce della produzione difensiva, ritenuta inidonea a contrastare l’i
accusatoria (cfr. pag. 3 segg. dell’ordinanza impugnata) – siano estr all’ambito cognitivo riservato a questa Suprema Corte in sede cautelare reale.
Non del tutto chiara appare poi la doglianza imperniata sul difett pertinenzialità delle somme e delle altre disponibilità sottoposte a seque
essendo da un lato pacifico che il sequestro preventivo è stato disposto a f confisca, anche per equivalente, e – d’altro lato – essendo la modalità d
apprensione connotata, appunto, dal venir meno di qualsiasi rapporto pertinenzialità rispetto al reato ipotizzato.
3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria d inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle s
processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa de
Ammende.
Così deciso il 1 luglio 2025
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