Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26425 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26425 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
NOME, nato in Cina il DATA_NASCITA
NOME, nato in Cina il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza emessa il 12/02/2025 dal Tribunale di Forlì
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12/02/2025, il Tribunale di Forlì ha rigettato le richieste di riesame proposte, ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., nell’interesse di COGNOME
NOME, NOME, e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretta o per equiva emesso nei confronti del NI e dello XU dal G.i.p. del Tribunale di Forlì, in 13/01/2025, in relazione al reato continuato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 d loro ascritto in concorso per gli anni di imposta dal 2019 al 2022, come meg specificato al capo 1) della rubrica.
Ricorrono per cassazione gli indagati e la RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto al fumus. Si censura l’ordinanza perché connotata da motivazione apparente, avuto riguard alle prove documentali dei pagamenti effettuati, alla superficialità RAGIONE_SOCIALE in effettuate, all’essere le somme sequestrate del tutto avulse dalle ipotesi d nonchè alla illegittima esclusione del criterio di pertinenzialità.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO solleci una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza censure prospettate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Secondo un indirizzo interpretativo del tutto consolidato nel giurisprudenza di questa Suprema Corte, «il ricorso per cassazione cont ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancant o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quin inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01, la quale, in applicazione de principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un’approf valutazione del Tribunale del riesame degli elementi reddituali del ricorr aveva riproposto, sotto il profilo dell’omessa o carente motivazione, quest riguardanti l’epoca di realizzazione del bene e l’accertamento della sproporzio
In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, appare evidente c rilievi mossi dalla difesa alla motivazione contenuta nell’ordinanza impugna tutt’altro che apparente, essendosi il Tribunale di Forlì diffuso in un’ar disamina RAGIONE_SOCIALE risultanze poste dal G.i.p. a fondamento della misura reale, qu agli elementi sintomatici della inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni sottese alle f anche alla luce della produzione difensiva, ritenuta inidonea a contrastare l’i
accusatoria (cfr. pag. 3 segg. dell’ordinanza impugnata) – siano estr all’ambito cognitivo riservato a questa Suprema Corte in sede cautelare reale.
Non del tutto chiara appare poi la doglianza imperniata sul difett pertinenzialità RAGIONE_SOCIALE somme e RAGIONE_SOCIALE altre disponibilità sottoposte a seque
essendo da un lato pacifico che il sequestro preventivo è stato disposto a f confisca, anche per equivalente, e – d’altro lato – essendo la modalità d
apprensione connotata, appunto, dal venir meno di qualsiasi rapporto pertinenzialità rispetto al reato ipotizzato.
3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria d inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE s
processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de
RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 1 luglio 2025
GLYPH
TI