Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36594 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73 e 80, comma 1, d.P.R. 309/90, per avere rispettivamente acquistato anche al fine di cedere a terzi (così NOME) e detenuto a fini di cessione (così COGNOME) sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso di grammi 176,47, che veniva introdotta dalla COGNOME nella casa circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi dove il NOME era detenuto.
Rilevato che i difensori lamentano quanto segue.
Per NOME NOME: 1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in considerazione delle rilevanti contraddizioni che riguarderebbero le esigue fonti di prova utilizzate e non correttamente valutate nei giudizi di merito; responsabilità per il reato contestato fondato su prove insufficienti ed erroneamente valutate. 2. Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento al reato nonché inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 73 d.P.R. 309/90; 3. Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 80, comma 1, lett. g) d.P.R. 309/90 con conseguente erroneo aumento della pena in conseguenza del riconoscimento dell’aggravante.
COGNOME NOME: 1. Inosservanza applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche 2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all’affermazione di penale responsabilità e travisamento della prova.
Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa per entrambi i ricorrenti.
Considerato che le censure elevate dai ricorrenti con riferimento all’affermazione di penale responsabilità (motivi primo e secondo proposti da COGNOME NOME, motivo secondo proposto da COGNOME NOME), dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (motivo primo del ricorso di COGNOME NOME) sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e l’assenza di manifestazioni di resipiscenza.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Ritenuto, quanto al terzo motivo di ricorso proposto da COGNOME NOME, che la questione riguardante la mancata ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. g) d.P.R. 309/90 non è stata devoluta alla cognizione della Corte d’appello. Considerato che, in base a quanto affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combiNOME disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., impone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni ch non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze da escludersi in questo caso.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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