Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19648 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19648 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIZZIMENTI NOME COGNOME
nato a BELVEDERE MARITTIMO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 14/11/2023 della CORTE APPELLO DI REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
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Con decreto del 9 marzo 2022 il Tribunale di Reggio Calabria disponeva nei confronti di NOME COGNOME la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di quattro anni e la misura di prevenzione patrimoniale della confisca delle quote societarie della RAGIONE_SOCIALE e del suo patrimonio aziendale, costituito da ventisei immobili e tre conti correnti, nonché di un altro conto corrente intestato alla moglie del proposto.
Con decreto del 14 novembre 2023 la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma del suddetto decreto, rideterminava in tre anni la durata della sorveglianza speciale e ordinava la restituzione dei beni oggetto di confisca, fatta eccezione per il conto corrente intestato alla moglie del proposto.
Avverso il decreto della Corte territoriale ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l’annullamento per “violazione dell’art. 606, 1° comma lett. e), c.p.p. per mancanza/ contraddittorietà della motivazione del provvedimento. Assenza della pericolosità sociale”.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti.
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 10, comma 3, decreto legislativo n. 159 del 2011, con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sentenza n. 106 del 15 aprile 2015).
Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, con il ricorso può essere denunciato soltanto il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello (Sez. U, n. 33451 del 29/07/2014, COGNOME, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365).
Nel caso di specie il ricorrente ha espressamente censurato il vizio della motivazione del decreto impugnato, ritenuta mancante e contraddittoria.
La Corte territoriale ha svolto ampie argomentazioni (pagg. 16-28) con le quali, disattendendo i motivi di appello, ha ritenuto sussistente e attuale la pericolosità qualificata di NOME COGNOME, indiziato di appartenere ad un’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen.: evidentemente, si è al di fuori del caso di motivazione apparente o inesistente.
Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2024.