Ricorso Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
L’ordinanza n. 21231/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un requisito formale fondamentale nel processo penale: la necessità del patrocinio di un avvocato specializzato per presentare un ricorso. L’analisi di questo caso evidenzia come un ricorso Cassazione personale, cioè presentato direttamente dall’imputato, sia destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche significative. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della decisione.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Napoli. I giudici di secondo grado, in parziale riforma di una precedente decisione del Tribunale, avevano riconosciuto il vincolo della continuazione tra più delitti di evasione commessi da un imputato. Di conseguenza, la pena era stata rideterminata in dieci mesi di reclusione.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato decideva di contestare la sentenza proponendo personalmente ricorso alla Corte di Cassazione. Nel suo atto, egli lamentava vizi di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che prevede l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
Le Motivazioni del Ricorso Cassazione Personale e la sua Inammissibilità
La Corte Suprema non è nemmeno entrata nel merito delle censure sollevate. La decisione si è fermata a un controllo preliminare di ammissibilità, che ha avuto esito negativo. La ragione è netta e risiede in una norma procedurale inderogabile: l’articolo 613 del codice di procedura penale.
Questa disposizione, così come modificata dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi presentati in Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Il legislatore ha inteso così garantire un elevato livello di tecnicismo e professionalità nel giudizio di legittimità, che verte su questioni di diritto e non sui fatti.
Poiché nel caso di specie il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall’imputato, la Corte lo ha dichiarato inammissibile “de plano”, cioè senza necessità di udienza, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa procedura semplificata è prevista proprio per i casi di manifesta inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze e Monito sull’Assistenza Legale
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti di legge.
Questa ordinanza rappresenta un monito fondamentale: il giudizio davanti alla Corte di Cassazione è un procedimento altamente specializzato che non ammette improvvisazioni. La regola che impone la firma di un avvocato cassazionista non è un mero formalismo, ma una garanzia per il corretto funzionamento della giustizia e per la tutela stessa dell’imputato, che necessita di una difesa tecnica qualificata per far valere le proprie ragioni nel più alto grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza essere esaminato nel merito?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato proposto e sottoscritto personalmente dall’imputato, mentre l’art. 613 del codice di procedura penale richiede obbligatoriamente, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la norma di legge che regola la presentazione del ricorso in Cassazione?
La norma di riferimento è l’articolo 613 del codice di procedura penale, come riformulato dalla legge n. 103 del 2017. Questa legge ha introdotto il requisito della sottoscrizione obbligatoria da parte di un avvocato cassazionista.
Quali sono state le conseguenze economiche per l’imputato a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21231 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21231 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato -avvistrat~i; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
COGNOME NOME ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, riconosciuto il vin della continuazione, ha ridetermiNOME la pena in complessivi mesi dieci di reclusione in ordin ai delitti di evasione.
Il ricorso, con cui si censurano vizi di motivazione della decisione impugnata quanto all mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dall’imputato.
Ai sensi che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 1 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall’imputato, è pertant inammissibile ex art. 610, comma 5 – bis, primo periodo, cod. proc. pen..
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2024