Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema procedurale di fondamentale importanza: la validità del ricorso per cassazione personale. La decisione in esame chiarisce, ancora una volta, che l’accesso al giudizio di legittimità è subordinato a regole formali stringenti, tra cui spicca l’obbligo del patrocinio di un avvocato specializzato. Analizziamo la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Venezia, che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per il reato previsto dall’art. 493-ter del codice penale. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, decideva di impugnare tale decisione presentando personalmente ricorso presso la Corte di Cassazione.
Il Principio di Diritto e le Regole sul Ricorso per Cassazione
Il fulcro della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), la norma prevede espressamente che gli atti di ricorso per cassazione debbano essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
Questa regola esclude categoricamente la possibilità per l’imputato di presentare l’atto personalmente. La Corte, nel suo provvedimento, richiama anche un precedente consolidato (Cass. n. 48096/2018), il quale specifica che il ricorso per cassazione personale è inammissibile persino nell’ipotesi in cui la firma dell’imputato sia stata autenticata da un avvocato cassazionista. La legge, infatti, non richiede un mero controllo formale sulla firma, ma esige che l’atto sia redatto e sottoscritto dal professionista qualificato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto proposto da un soggetto non legittimato. Le motivazioni sono nette e si basano su una lettura rigorosa della normativa. La ratio della norma è quella di garantire un “filtro” tecnico all’accesso del giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto; pertanto, è necessario che le censure siano formulate con la perizia tecnica che solo un avvocato cassazionista può garantire.
L’intervento personale dell’imputato, privo delle competenze specifiche, vanificherebbe questa funzione, rischiando di intasare la Corte con ricorsi infondati o mal formulati. La sottoscrizione del legale non è, quindi, un mero adempimento burocratico, ma la sostanza stessa dell’atto, che deve provenire da un professionista che se ne assume la piena paternità e responsabilità tecnica.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità del ricorso comporta non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata determinata in tremila euro.
Questa ordinanza serve da monito: le regole procedurali, specialmente quelle che disciplinano l’accesso alla giustizia di ultima istanza, devono essere osservate con la massima scrupolosità. Affidarsi a un difensore tecnico specializzato non è una facoltà, ma un requisito imprescindibile per tutelare efficacemente i propri diritti nel processo penale.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, in base all’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. La presentazione personale da parte dell’imputato rende l’atto inammissibile.
L’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un avvocato cassazionista può sanare il vizio?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è ugualmente inammissibile. La legge richiede che l’avvocato sia l’autore e il sottoscrittore dell’atto, non un semplice autenticatore della firma di un atto redatto dall’imputato.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, secondo l’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34664 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 34664 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE di APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Venezia confermava la responsabilità del ricorrente per previsto dall’art. 493-ter cod. pen.
2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato personalme in data 29 febbraio 2024.
3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 entrata in vigore il 3 agosto 2017.
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall’im anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 6, n. 10/09/2018 – dep. 22/10/2018, NOME COGNOME, Rv. 274221).
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonc versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2024.