Ricorso per Cassazione Personale: Inammissibile Senza Avvocato
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione personale, ovvero presentato direttamente dal cittadino senza la firma di un avvocato, è inammissibile. Con l’ordinanza n. 43572 del 2023, la Suprema Corte non solo ha respinto il tentativo di un ricorrente di agire in proprio, ma ha anche consolidato l’interpretazione della normativa introdotta con la riforma del 2017, che ha reso obbligatoria la difesa tecnica in questa fase del giudizio.
I Fatti del Caso: Un Appello Diretto alla Suprema Corte
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un singolo individuo avverso un’ordinanza emessa dal Giudice di Sorveglianza di Spoleto. L’aspetto cruciale della vicenda non risiede nel merito della questione trattata dal giudice di sorveglianza, ma nella modalità con cui l’appello è stato proposto. Il ricorrente, infatti, ha deciso di presentare l’impugnazione personalmente, senza avvalersi dell’assistenza di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Questo atto, che in passato poteva essere consentito in determinate circostanze, si è scontrato con le rigide previsioni introdotte dalla legge n. 103 del 2017, che ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte sul ricorso per cassazione personale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa senza formalità di procedura, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, data l’evidente mancanza di un requisito essenziale.
La Corte ha sottolineato come la legge n. 103/2017 abbia soppresso l’inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente» dall’articolo 613 c.p.p. Di conseguenza, dopo l’entrata in vigore della riforma (3 agosto 2017), qualsiasi ricorso per cassazione in materia penale deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. L’assenza di tale sottoscrizione rende l’atto irricevibile, impedendo ai giudici di esaminarne il contenuto.
Le conseguenze economiche
Oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è motivata dalla “colpa connessa all’irritualità dell’impugnazione”, un principio affermato dalla Corte Costituzionale per scoraggiare la proposizione di ricorsi palesemente non conformi alla legge.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su un’interpretazione consolidata e supportata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. La Corte ha respinto implicitamente qualsiasi dubbio sulla legittimità costituzionale della norma, richiamando la sentenza “Aiello” (Sez. U, n. 8914/2017). In quella storica pronuncia, le Sezioni Unite avevano stabilito che l’obbligo della rappresentanza tecnica in Cassazione non viola né l’articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, né l’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Secondo la Suprema Corte, la scelta del legislatore di richiedere un avvocato specializzato è pienamente legittima e ragionevole. Questa scelta non limita il diritto di difesa, ma lo qualifica, assicurando che le argomentazioni portate all’attenzione della Corte di legittimità posseggano il necessario livello di competenza tecnica. Il giudizio di Cassazione, infatti, non è una revisione dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge, un compito che richiede una preparazione giuridica altamente specialistica. L’esclusione della difesa personale è quindi vista come una garanzia per il corretto funzionamento della giustizia e, in ultima analisi, per lo stesso imputato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma in modo inequivocabile che l’era del ricorso per cassazione personale in ambito penale è definitivamente tramontata. I cittadini devono essere consapevoli che per impugnare una sentenza penale davanti alla Suprema Corte è indispensabile rivolgersi a un avvocato cassazionista. Tentare di agire in proprio non solo è inutile ai fini del giudizio, ma comporta anche conseguenze economiche significative, come la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la complessità del giudizio di legittimità esige professionalità e competenza, e la legge ha reso la figura del difensore tecnico non una facoltà, ma un requisito imprescindibile per l’accesso alla giustizia di ultima istanza.
È possibile presentare un ricorso per cassazione in materia penale personalmente, senza un avvocato?
No. A seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione.
La norma che obbliga ad avere un avvocato per il ricorso in Cassazione è costituzionale?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, citando una precedente sentenza delle Sezioni Unite, l’obbligo di rappresentanza tecnica non viola la Costituzione né la CEDU, poiché è una scelta discrezionale del legislatore giustificata dall’elevato livello di qualificazione tecnica richiesto in sede di legittimità.
Cosa succede se si presenta comunque un ricorso per cassazione personale?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver proposto un’impugnazione non conforme alla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43572 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43572 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SUVERETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/12/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO
rd – alii – a – vviso alle parti’a
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre personalmente per cassazio avverso il provvedimento in preambolo;
ritenuto che, a fronte d’impugnazione proposta personalmente sen ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’en vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modi l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «salvo che la par vi provveda personalmente», si impone l’inammissibilità del ricorso;
rilevato, infatti, in virtù di detta modifica normativa, il ri cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensor nell’albo speciale della Corte dì cassazione e considerato che questa Cort sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infonda la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita vio degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non conse proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientr discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione facoltà difensive, in considerazione dell’elevato livello di quali professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in sede di rispetto al quale l’esclusione della difesa personale appare ragionevole n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammis inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in e tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso il 13 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presi4nte