Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13331 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13331 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/02/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 29/06/1996
avverso la sentenza del 28/09/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
, Con sentenza emessa in data 4/9 1 /2018, la Corte d’appello di Palermo in arziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palermo, ha ridotto la pen inflitta ad COGNOME Domenico i quella di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cessazione l’imputato personalmente, lamentando vizio di carenza di motivazione.
Occorre osservare, con rilievo di ordine dirimente, come l’impugnazione risulti essere stata proposta personalmente dall’imputato, senza ministero d difensore, in data 8/11/2018.
La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all’art. comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. peri. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente». Tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cessazione sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale Corte di cessazione. Pertanto, il ricorso proposto personalmente da COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile.
In applicazione dei principio processuale tempus regit actum la declaratorla di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell’art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. del 2017.
Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa ne determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere dei versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di curo quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
In Roma, così deciso il 27 febbraio 2019
Il Presidente
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Il Consigliere estensore NOME COGNOME