Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35848 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 35848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
avverso la sentenza in data 21/6/2023 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21 giugno 2023 la Corte di appello di Napoli, per la parte che in questa sede interessa, ha confermato la sentenza in data 16 gennaio 2019 del Tribunale di Napoli con la quale NOME COGNOME era stato dichiarato colpevole del delitto di concorso in ricettazione della somma di euro 500.000,00 (art. 648 cod. pen.) accertato in Napoli il 2 luglio 2013.
Ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso il predetto provvedimento l’imputato personalmente, deducendo:
2.1. L’illegalità della pena inflitta per non avere i Giudici complessivamente valutato complessivamente il fatto e la personalità dell’autore nell’ottica degli art 132 e 133 cod. pen.
2.2. La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente ancorché formalmente trasmesso dal difensore il quale ha peraltro chiarito nella nota di trasmissione che “l’atto non può essere firmato considerato che è un atto personalissimo della parte”.
Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che «Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’a speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto innpugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, dell sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” de mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso» (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento in favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes& processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. d w
Così deciso il giorno 11 settembre 2024.