Ricorso Cassazione Penale: Le Regole da Seguire per Evitare l’Inammissibilità
Nel complesso mondo della giustizia, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie essenziali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di questi principi, specialmente riguardo al ricorso cassazione penale. Il caso in esame dimostra come un errore apparentemente semplice, come la mancata sottoscrizione da parte di un avvocato abilitato, possa portare a conseguenze severe, tra cui la dichiarazione di inammissibilità e l’imposizione di sanzioni economiche. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Appello in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di una donna per il reato di invasione di un immobile di proprietà di un’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica. La pena inflitta in primo grado dal Tribunale di Frosinone, e successivamente confermata dalla Corte d’appello di Roma, era di otto mesi di reclusione.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputata decideva di agire personalmente, proponendo ricorso per cassazione. Il motivo del ricorso si concentrava sulla presunta erronea applicazione della legge penale in merito alla valutazione della gravità del reato e alla conseguente eccessività della pena inflitta, ritenuta sproporzionata rispetto alla tenuità dei fatti e al comportamento processuale tenuto.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione Penale
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle doglianze sollevate, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si è basata sulla fondatezza o meno delle argomentazioni dell’imputata, ma su un vizio di forma preliminare e insuperabile: la modalità di proposizione del ricorso stesso.
La Corte ha rilevato che l’atto era stato proposto personalmente dall’imputata, in palese violazione di una norma fondamentale del codice di procedura penale. Di conseguenza, oltre a dichiarare l’inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ravvisando una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte si fonda sull’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione. La cosiddetta difesa ‘tecnica’ è un requisito imprescindibile in questa fase del giudizio.
La Corte ha inoltre precisato che la natura personale dell’atto di impugnazione non rende irrilevante questo requisito. Anche se un avvocato avesse autenticato la firma dell’imputata o avesse sottoscritto il mandato difensivo “per accettazione”, ciò non avrebbe sanato il vizio. La legge, infatti, richiede che sia proprio il difensore a sottoscrivere l’atto, assumendosene la paternità e la responsabilità tecnica. La sottoscrizione del legale non è un semplice visto, ma l’atto che conferisce validità formale al ricorso.
Infine, la Corte ha specificato che, trattandosi di un’impugnazione proposta dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, la procedura da seguire era quella semplificata ‘de plano’, senza udienza pubblica, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, proprio per i casi di manifesta inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per l’Imputato
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione è un atto altamente tecnico che non ammette iniziative personali da parte dell’imputato. È obbligatorio affidarsi a un avvocato cassazionista, l’unico soggetto legittimato a redigere e sottoscrivere l’atto.
Le conseguenze di un errore procedurale di questo tipo sono gravi. Non solo l’imputato perde la possibilità di far esaminare le proprie ragioni nel merito, ma viene anche condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria. La decisione evidenzia come la colpa nella causazione dell’inammissibilità (in questo caso, non aver rispettato una regola basilare) comporti un ulteriore onere economico. Pertanto, chiunque intenda impugnare una sentenza davanti alla Suprema Corte deve necessariamente avvalersi della rappresentanza di un difensore specializzato per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità con tutte le negative conseguenze che ne derivano.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, la legge (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.) richiede che l’atto sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa succede se un ricorso in cassazione viene dichiarato inammissibile per un vizio di forma?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se la Corte ravvisa profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può condannarlo anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
La firma del difensore “per accettazione” del mandato rende valido un ricorso sottoscritto personalmente dall’imputato?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che né l’autenticazione della firma dell’imputato da parte di un legale, né la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato sono sufficienti. È la sottoscrizione del difensore a conferire la titolarità dell’atto, e questa non può essere sostituita da quella della parte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45610 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 45610 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nata a Frosinone il 01/06/1970
avverso la sentenza del 26/02/2024 della Corte d’appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 26/02/2024, la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del 17/10/2023 del Tribunale di Frosinone con la quale NOME COGNOME era stata condannata alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di invasione di un immobile di proprietà di un’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica (artt. 633 e 639-bis cod. pen.).
Avverso l’indicata sentenza del 26/02/2024 della Corte d’appello di Roma, ha proposto personalmente ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. peri., l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale «sotto il profilo della gravità del reato e della valutazione agli effetti della pena ex ar 133 cp», in quanto la Corte d’appello di Roma non avrebbe indicato le ragioni che l’avevano indotta «ad irrogare in concreto una pena così eccessiva, tenuto conto anche della sostanziale tenuità dei fatti e del comportamento processuale tenuto dalla sottoscritta».
Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è stato proposto personalmente dall’imputata, in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto di impugnazione, sia l’autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636-01).
Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest’ultimo comma.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/10/2024.