Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36582 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 36582 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME NOME nato a MIRANDOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 del TRIBUNALE di Modena Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Modena ha applicato a COGNOME NOME e NOME la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato a loro ascritto di furto aggravato.
Gli imputati hanno proposto ricorso, con unico atto a mezzo del loro difensore, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell’art. 129 cod. proc. pen., per la loro mancata assoluzione.
I ricorsi sono stati trattati ai sensi dell’art. 610 , comma 5 bis, cod.proc.pen.
I motivi proposti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta in quanto, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo su lla pena, con cui si lamenti l’omessa o insufficiente
valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., essendo, ai sensi della norma citata, l’impugnabilità della pronuncia limitata alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate ( ex multis , Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, COGNOME, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l’imputato, con l’accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell’accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194) oltre che alla qualificazione giuridica del fatto (tra le ultime Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196).
I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., e i ricorrenti devono essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME