Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7281 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7281  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 del GIP TRIBUNALE di MODENA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza dell’11 settembre 2023, il Tribunale di Modena ha condannato COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., alla pena di ann mesi sei di reclusione ed euro dodicimila di multa, con restituzione del tele sequestrato, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 4 e 80 c 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con equivalenza tra attenuanti generich contestata aggravante.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in forza d quale è stata invocata l’erronea qualificazione giuridica del fatto, con parti riguardo all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 80 comma 2 del c d. P. R..
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al dif correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica de e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. In particolare, in applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricor cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. p l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentric rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissib l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, un violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, NOME, Rv. 283023). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Nel caso di specie non sussiste alcuna erronea qualificazione giuridica dei f stante comunque l’oggettività del dato ponderale nella disponibilità del preven (centosessanta chilogrammi di sostanza del tipo hashish, per quasi un milione trecentomila dosi medie singole) e nella carenza di dati ictu oculi evincibili in ordine ad una pretesa violazione di legge, la doglianza essendosi limita censurare la valutazione compiuta in sede giudiziale allegando considerazio fattuali prive di auto-evidenza.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Cor costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elemen ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa
determinazione COGNOME della  COGNOME causa  COGNOME di  COGNOME inammissibilità», COGNOME alla  COGNOME declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente