Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1938 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1938 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/7/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i
ricorsi;
lette per il ricorrente NOME COGNOME le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 luglio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia ha applicato a NOME, NOME, NOME, COGNOME NOME, NOME, RAGIONE_SOCIALE, le pene dagli stessi richieste ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli ar 81 cpv. e 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90 agli stessi contestati, nonché, per il solo NOME, anche in ordine al reato di cui all’art. 628 cod. pen. di cui al capo 9) ascrittogli.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in conseguenza dell’errata qualificazione del fatto ascrittogli, che avrebbe dovuto essere qualificato come fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, dovendo essere considerati anche i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione e non il solo dato quantitativo delle sostanze stupefacenti detenute o cedute e, dunque, l’effettiva portata lesiva dell’attività posta in essere dal ricorrente, che, nel caso di specie, non erano stati adeguatamente approfonditi.
Identica censura avverso la medesima sentenza ha proposto con separato ricorso per cassazione, anch’esso per il tramite dell’AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE, lamentando anch’egli per i medesimi motivi l’errata qualificazione giudica del fatto ascrittogli.
Anche NOME COGNOME, nuovamente mediante l’AVV_NOTAIO, ha lamentato, con il proprio ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza, l’errata qualificazione giuridica del fatto ascrittogli.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche NOME, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha lamentato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, a causa della assoluta mancanza di motivazione in ordine alla assenza di cause di non punibilità, essendo state illustrate nella sentenza impugnata solamente le ragioni della congruità della pena applicata su accordo delle parti.
Anche NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della medesima sentenza, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a due motivi.
6.1. In primo luogo, ha lamentato anch’egli, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’errata qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 8 evidenziando che il Giudice per le indagini preliminari aveva, impropriamente, attribuito a un errore materiale la richiesta di riqualificazione del fatto di cui capo 8), a causa della sua genericità e della coerenza della pena richiesta con la qualificazione di tale fatto ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, ratificando l’accordo intervenuto tra le parti, trascurando detta richiesta di riqualificazione contenuta nella richiesta di applicazione della pena depositata all’udienza del 7 marzo 2025, che avrebbe potuto essere accolta in considerazione delle modalità delle condotte, consistite in singole cessioni in favore di consumatori finali, come desumibile dalla lettura della imputazione.
6.2. In secondo luogo, ha lamentato un vizio della motivazione a proposito della correttezza della qualificazione giuridica della medesima condotta, che non sarebbe stata giustificata dal Giudice per le indagini preliminari, nonostante la prospettazione contenuta nella richiesta di applicazione della pena di una possibile riqualificazione.
6.3. Con memoria del 3 novembre 2025 il ricorrente, nel replicare alle richieste fatte pervenire dal Procuratore Generale, ha ribadito la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso, sottolineando l’erroneità della qualificazione giuridica della condotta di cui al capo 8) e la mancanza di motivazione sul punto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della medesima sentenza mediante l’AVV_NOTAIO, con il quale ha lamentato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di disposizioni di legge penale e la mancanza di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, in particolare a proposito de riconoscimento della lieve entità del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non essendo stata compiuta la prescritta valutazione globale delle condotte richiesta per l’esclusione di tale ipotesi.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi, sottolineandone la genericità, per la mancata indicazione di cause evidenti di proscioglimento o di evidenti errori nella qualificazione giuridica delle condotte, e la manifesta infondatezza, stante l’idoneità della motivazione su entrambi tali aspetti e anche in ordine alla mancata riqualificazione della condotta di cui al capo 8) lamentata nel ricorso di COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti i ricorsi sono inammissibili.
2. I ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, NOME, esaminabili congiuntamente in quanto affidati a motivi identici da parte del medesimo difensore, sono manifestamente infondati, in quanto, oltre a essere connotati da insanabile genericità, intrinseca ed estrinseca, essendo del tutto privi di confronto con le condotte e con le imputazioni, in alcun modo considerate nei ricorsi, non denunciano una errata qualificazione giuridica dei fatti, ma ne richiedono una rivalutazione, non consentita, in via generale, nel giudizio di legittimità, tantomeno se relativo a sentenze rese, come nel caso in esame, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
L’errata qualificazione giuridica del fatto contestato, rilevante, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., al fine della proponibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è ravvisabile quando si denunci un errore manifesto, tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, che è da escludere, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279842 – 01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971 – 02; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619 – 01; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME, Rv. 264153 – 01; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, COGNOME, Rv. 241666 – 01; Sez. 3, n. 44278 del 23/10/2007, COGNOME, Rv. 238286 – 01).
La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è, cioè, limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116 – 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279842 – 01, cit., che, in motivazione, ha ribadito che la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; nel medesimo senso già Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 254865 – 01).
Ora, nel caso in esame, al di là della irrimediabile genericità dei ricorsi, con gli stessi, nel denunciare l’errata qualificazione giuridica dei fatti, è stato, in realt
prospettato un errore valutativo che non risulta evidente dal testo del provvedimento impugnato, da cui risulta solo che sia NOME COGNOME (responsabile del reato di cessione continuata di cocaina ed eroina a una pluralità di soggetti, capo 7), sia RAGIONE_SOCIALE (responsabile delle analoghe condotte di cui al capo 11), sia NOME COGNOME (responsabile delle simili condotte di cui al capo 10), hanno sistematicamente/ e per un periodo di tempo prolungato / ceduto a più soggetti quantitativi non modesti di sostanze stupefacenti di vario tipo, cosicché la qualificazione di tali condotte ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 non risulta, alla stregua dei criteri rammentati, né evidente né eccentrica rispetto alla contestazione, con la conseguente manifesta infondatezza delle censure dei ricorrenti, volte, attraverso la deduzione di una errata qualificazione giuridica delle condotte, a ottenerne una non consentita rivalutazione.
Anche il ricorso presentato nell’interesse di NOME, responsabile del reato continuato di spaccio di stupefacenti di cui al capo 1), oltre che anch’esso generico, consistendo nella mera denuncia della mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause evidenti di proscioglimento, è manifestamente infondato.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio d motivazione in ordine alla insussistenza di cause evidenti di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui a tale disposizione. Di conseguenza, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, COGNOME, Rv. 277102 – 01; Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, COGNOME, Rv. 263082 – 01; Sez. 4, Ordinanza n. 33214 del 02/07/2013, COGNOME, Rv. 256071 – 01). Ne consegue, ulteriormente, che è inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale, come nel caso in esame, sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia, come quella formulata dal ricorrente, accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento
ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014, dep. 2015, Barzi, Rv. 261802 – 01).
Nel caso in esame, ferma la genericità del ricorso, nel quale nulla è stato dedotto circa eventuali cause di non punibilità trascurate dal Giudice per le indagini preliminari, quest’ultimo, nell’escludere la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ha richiamato gli elementi gravemente indizianti emergenti dagli atti di indagini e già evidenziati nell’ordinanza cautelare a carico di tutti gli imputati, in tal modo giustificando adeguatamente l’affermazione della insussistenza di cause evidenti di proscioglimento, con la conseguente manifesta infondatezza anche di tale ricorso.
4. Il ricorso presentato nell’interesse di NOME è manifestamente infondato.
Con il primo motivo il ricorrente non si duole di un difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza, rilevante ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che, peraltro, è stata escluso in modo logico dal Giudice per le indagini preliminari (attribuendo la richiesta di riqualificazione della condotta di cui al capo 8 a un errore materiale per la sua genericità, essendo priva della indicazione della ipotesi di reato nella quale riqualificare tale contestazione, sottolineando che la pena proposta è coerente con la qualificazione di tale fatto ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, essendo stata indicata quale base di computo la pena di sei anni di reclusione, pari al minimo edittale per tale ipotesi di reato), ma della erroneità della qualificazione giuridica di tale condotta ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Valgono, dunque, le osservazioni svolte al par. 2 a proposito dei limiti alla deducibilità con il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. della erroneità della qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., posto che anche le condotte di cui al capo 8) ascritte a COGNOME consistono in ripetute e sistematiche cessioni di stupefacenti del tipo eroina e cocaina a una pluralità di stabili acquirenti, protrattesi da gennaio 2020 ad agosto 2021, cosicché la qualificazione di tali condotte ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 non risulta, alla stregua dei criteri rammentati, né evidente né eccentrica rispetto alla contestazione, né richiede specifica illustrazione (peraltro sinteticamente fornita dal Giudice per le indagini preliminari), con la conseguente manifesta infondatezza delle censure sollevate sul punto con entrambi i motivi di ricorso, volte, attraverso la deduzione di una errata qualificazione giuridica delle condotte e di una assenza di motivazione sul punto, a ottenerne una non consentita rivalutazione.
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, mediante il quale sono state sollevate censure sovrapponibili a proposito della errata qualificazione delle condotte allo stesso ascritte al capo 2), è inammissibile per i medesimi motivi, giacché anch’esso è del tutto generico, in quanto si sostanzia nel richiamo agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in argomento, senza alcun riferimento alle condotte contestate, alla imputazione e alla motivazione del provvedimento impugnato; le condotte contestate a tale ricorrente consistono, anch’esse, in ripetute e sistematiche cessioni di stupefacenti del tipo eroina e cocaina a una pluralità di stabili acquirenti, protrattesi dal 2020 al maggio 2022, cosicché non vi sono elementi, né sono stati addotti, per ritenere evidentemente erronea la qualificazione giuridica di tali condotte, né eccentrica rispetto alla contestazione, con la conseguente manifesta infondatezza delle censure sollevate sul punto, volte anch’esse, attraverso la deduzione di una errata qualificazione giuridica delle condotte e di una assenza di motivazione sul punto, a ottenerne una non consentita rivalutazione.
I ricorsi debbono, dunque, essere dichiarati tutti inammissibili, a cagione della genericità e del contenuto non consentito delle censure alle quali sono stati affidati.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE. Così deciso il 3/12/2025