Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38068 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38068 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA NOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio ha applic la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato p dall’art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazion all’art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
Difatti, l’unico motivo di ricorso attiene alla dedotta erronea qualificazi giuridica del fatto, essendo stata dedotta la concretizzazione dell’ipotesi di entità prevista dall’art.73, comma 5, T.U. stup..
Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorre cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibil l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME Eid, Rv. 283023).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti a pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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