Ricorso Cassazione Patteggiamento: Limiti e Conseguenze dell’Inammissibilità
Il ricorso per cassazione patteggiamento rappresenta una via di impugnazione molto stretta e soggetta a limiti rigorosi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i confini di questo strumento, sottolineando come non ogni presunto errore possa giustificare un riesame in sede di legittimità. Il caso analizzato offre spunti fondamentali per comprendere quando un ricorso di questo tipo è destinato a essere dichiarato inammissibile e quali sono le conseguenze economiche per chi lo propone senza fondamento.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di un accordo con il Pubblico Ministero, otteneva dal Giudice per le Indagini Preliminari una sentenza di applicazione della pena (comunemente nota come patteggiamento) per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione relativo all’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
L’Impugnazione e i Motivi del Ricorso per Cassazione Patteggiamento
Il ricorrente basava la sua impugnazione sulla convinzione che il reato fosse stato classificato in modo errato. Tuttavia, la legge pone paletti molto precisi alla possibilità di contestare una sentenza di patteggiamento. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, infatti, limita drasticamente i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione. La contestazione della qualificazione giuridica è ammessa solo quando questa risulti “palesemente eccentrica” rispetto al contenuto del capo di imputazione. Si tratta di un’ipotesi eccezionale, che si verifica quando l’errore del giudice è macroscopico e immediatamente percepibile dalla semplice lettura degli atti, senza necessità di alcuna attività di interpretazione o di valutazione del merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo motivazioni chiare e in linea con il suo consolidato orientamento. I giudici hanno innanzitutto ribadito che la possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento è circoscritta. La verifica sulla correttezza della qualificazione giuridica deve essere condotta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della sintetica motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso stessi.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il vizio denunciato dal ricorrente non emergesse con quella “indiscussa immediatezza” e “palese eccentricità” richieste dalla norma. L’errore non era evidente né manifesto. Di conseguenza, il ricorso è stato considerato generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. In applicazione dell’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità “de plano”, cioè senza una discussione orale, data la manifesta infondatezza.
Le Conclusioni
La decisione della Suprema Corte conferma la natura eccezionale del ricorso per cassazione patteggiamento. Chi accetta di definire il processo con questo rito speciale rinuncia, in larga parte, alla possibilità di impugnare la decisione. Il ricorso è ammesso solo per vizi gravi ed evidenti, come un errore palese nella qualificazione giuridica o nell’applicazione della pena. Proporre un ricorso generico o non fondato su questi specifici motivi comporta non solo il rigetto, ma anche conseguenze economiche significative. Come nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma considerevole (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario di ultima istanza.
È sempre possibile fare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, la possibilità è strettamente limitata ai casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. È possibile, ad esempio, contestare la qualificazione giuridica solo se risulta palesemente errata rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione.
Cosa si intende per qualificazione giuridica ‘palesemente eccentrica’?
Significa che l’errore nell’inquadrare il fatto in una determinata norma penale deve essere macroscopico, evidente e immediatamente riconoscibile dalla sola lettura degli atti principali (capo d’imputazione e sentenza), senza la necessità di un’analisi approfondita o di una valutazione delle prove.
Quali sono le conseguenze di un ricorso contro il patteggiamento dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, determinata equitativamente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1897 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1897 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 19/10/1988
avverso la sentenza del 29/05/2024 del GIP RAGIONE_SOCIALE di LODI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
L
n. 28809/24 Fait
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d. 309/1990, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.;
che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla erron qualificazione giuridica;
che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualificazione con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 de 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato non emerge;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024