Ricorso Cassazione Patteggiamento: i Motivi Ammessi
Il ricorso per Cassazione contro il patteggiamento rappresenta una delle questioni procedurali più dibattute, specialmente a seguito delle recenti riforme legislative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un chiarimento cruciale sui limiti di tale impugnazione, ribadendo la natura tassativa dei motivi che possono essere presentati. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche per la difesa penale.
I Fatti del Caso: un Ricorso per Omessa Motivazione
Il caso trae origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (comunemente nota come “patteggiamento”) emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Bergamo. L’imputato, condannato per plurime violazioni della normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), decideva di presentare ricorso per Cassazione.
L’unico motivo di ricorso si fondava sulla presunta omessa motivazione da parte del giudice di primo grado riguardo alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, la difesa sosteneva che il giudice, prima di ratificare l’accordo tra accusa e difesa, avrebbe dovuto verificare d’ufficio l’eventuale sussistenza di prove evidenti per un’assoluzione.
La Questione Giuridica: i Limiti al Ricorso per Cassazione Patteggiamento
Il fulcro della questione risiede nella nuova formulazione dell’art. 444, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma ha introdotto una stretta significativa ai motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento davanti alla Suprema Corte. La legge ora stabilisce un elenco chiuso e tassativo di vizi che possono essere fatti valere.
La Disciplina Vigente
Secondo l’attuale normativa, il ricorso per Cassazione contro il patteggiamento è consentito esclusivamente per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e volontario.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: qualora il giudice abbia emesso una decisione non conforme all’accordo tra le parti.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie errata.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: nel caso in cui la sanzione inflitta sia contraria alla legge.
Qualsiasi altro motivo, per quanto potenzialmente fondato sotto altri profili, non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione tanto sintetica quanto ineccepibile. I giudici hanno rilevato che il motivo addotto dal ricorrente – l’omessa valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. – non rientra in nessuna delle quattro categorie di vizi elencate dall’art. 444, comma 2-bis, c.p.p.
La Corte ha quindi applicato rigorosamente il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Poiché la censura sollevata non era tra quelle espressamente previste dalla legge come ammissibili per questo specifico tipo di ricorso, non poteva essere esaminata nel merito. La decisione si allinea a un consolidato orientamento giurisprudenziale che interpreta in modo restrittivo le possibilità di impugnazione delle sentenze di patteggiamento, al fine di garantire la stabilità di tali decisioni e l’efficienza del sistema processuale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma che la via del ricorso per Cassazione contro il patteggiamento è stretta e ben definita. Per gli avvocati difensori, ciò significa che l’analisi preliminare sulla proponibilità di un ricorso deve essere estremamente scrupolosa e focalizzata esclusivamente sui vizi tassativamente previsti dalla legge. Tentare di sollevare questioni diverse, come la valutazione del merito probatorio o l’omessa considerazione di cause di proscioglimento, è destinato a scontrarsi con una pronuncia di inammissibilità. Di conseguenza, la scelta di accedere al rito del patteggiamento deve essere ancora più ponderata, essendo le possibilità di rimetterla in discussione in sede di legittimità estremamente limitate.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. A seguito della riforma dell’art. 444, comma 2-bis, del codice di procedura penale, il ricorso è consentito solo per un elenco tassativo e limitato di motivi.
Quali sono i motivi specifici per cui si può impugnare un patteggiamento in Cassazione?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli relativi a: vizi nell’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La mancata valutazione da parte del giudice di una possibile causa di assoluzione è un motivo valido per il ricorso?
No. Secondo la decisione della Corte, questo motivo non rientra nell’elenco tassativo previsto dalla legge e, pertanto, un ricorso basato su tale censura viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 316 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 09/09/1983
avverso la sentenza del 26/05/2023 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di BERGAMO
dato avo alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorrente COGNOME NOMECOGNOME imputato di plurime violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 meglio specificate in rubrica, con unico mo deduce l’omessa motivazione rispetto alla mancata valutazione delle cause proscioglimento di cui all’art. 129 cod. poc. pen. avverso sentenza di applicaz della pena emessa in data 26/05/2023, dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo, sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazion della pena richiesta dopo l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 444 proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi atti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez. Fer., ord. n. 287 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01);
Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d Euro tremila in favore della Cassa delle immende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di Euro tremila in favore della (gassa delle ammende.
Così deciso il 1 dicembre 2023
Il consig ere estensore
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Il Presidente