Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8472 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
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s.0–alle-Perrt udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato a NOME NOME, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 73, commi 4 (detenzione e cessione di hashish) e 5 (detenzione e cessione di crack, e cocaina), aggravati ex art. 80, co. 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990 (con l’aggravante di aver commesso in fatto in prossimità dell’asilo denominato Collina Verde).
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge con riferimento all’omessa esclusione della circostanza aggravante prevista dall’art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.
Trattandosi di sentenza che ha ratificato l’accordo proposto successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiannento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
Ebbene, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per Cassazione, deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME, Rv. 264153, relativa a fattispecie nella quale la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nella qualificazione del fatto di cui alla sentenza impugnata in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte della detenzione da parte dei due imputati rispettivamente di kg. 110 e 45 lordi di hashish).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha neanche prospettato le ragioni per le quali a suo avviso la contestazione dell’aggravante sarebbe errata.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024.