Ricorso Cassazione Patteggiamento: Quando è Ammesso?
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, noto come patteggiamento, è uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale. Tuttavia, una volta che l’accordo tra accusa e difesa è stato ratificato dal giudice, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui confini del ricorso cassazione patteggiamento, in particolare quando si contesta la qualificazione giuridica del reato. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Caso: Patteggiamento per Droga e Appello in Cassazione
Due soggetti, a seguito di un accordo con il Pubblico Ministero, ottenevano dal Giudice per le Indagini Preliminari una sentenza di patteggiamento per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla cessione. Non soddisfatti della qualificazione giuridica del reato, decidevano di presentare ricorso per cassazione.
La Richiesta di Riqualificazione del Reato
Il motivo principale del ricorso era la violazione di legge e il vizio di motivazione. Secondo i ricorrenti, i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati nella fattispecie di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (dPR 309/90). Si tratta di un’ipotesi di reato meno grave che comporta una pena significativamente inferiore.
I Limiti al Ricorso Cassazione Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato i ricorsi inammissibili, basando la propria decisione sulle rigide limitazioni introdotte dalla cosiddetta Riforma Orlando. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi molto specifici.
Il Concetto di “Errore Manifesto” come Unico Spiraglio
Quando si contesta l’erronea qualificazione giuridica del fatto, la legge richiede che l’errore sia “manifesto”. La giurisprudenza ha chiarito cosa si intenda con questa espressione: l’errore deve essere palese, evidente con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità. In altre parole, la qualificazione data dal giudice deve apparire “palesemente eccentrica” rispetto al capo di imputazione. Non è sufficiente che la qualificazione giuridica alternativa proposta dalla difesa sia semplicemente possibile o plausibile; l’errore del giudice deve essere indiscutibile.
La Decisione della Suprema Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Corte ha ritenuto che i profili di doglianza sollevati dai ricorrenti fossero del tutto improponibili in quella sede. Non solo non era ravvisabile un errore manifesto nella qualificazione del reato, ma tale errore non era stato nemmeno specificamente dedotto nei motivi di ricorso in modo conforme ai requisiti di legge.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un’interpretazione rigorosa dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La norma, introdotta per deflazionare il carico della Cassazione e dare stabilità agli accordi di patteggiamento, limita la possibilità di rimettere in discussione la qualificazione giuridica ai soli casi di errore macroscopico. Nel caso di specie, la valutazione sulla lieve entità del fatto implica un giudizio di merito complesso, che considera mezzi, modalità, quantità e qualità delle sostanze. Questo tipo di valutazione non può essere oggetto di un sindacato basato sul mero “errore manifesto”, poiché coinvolge margini di opinabilità e discrezionalità, incompatibili con la natura del ricorso contro il patteggiamento.
Le conclusioni
La pronuncia conferma un orientamento ormai consolidato: accedere al rito del patteggiamento comporta una sostanziale rinuncia a far valere determinate doglianze in sede di impugnazione. La possibilità di contestare la qualificazione giuridica del fatto è un’eccezione, circoscritta a casi di palese aberrazione giuridica. Di conseguenza, alla declaratoria di inammissibilità è seguita, come previsto dall’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro ciascuno a favore della cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata alcuna assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
È sempre possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento?
No, la possibilità è fortemente limitata. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca specifici motivi, tra cui l’erronea qualificazione giuridica del fatto solo se l’errore è ‘manifesto’.
Cosa si intende per ‘errore manifesto’ nella qualificazione giuridica del fatto?
Si tratta di un errore palese, che risulta con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità. La qualificazione giuridica data dal giudice deve essere ‘palesemente eccentrica’ rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa nel proponente, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33759 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33759 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZA
, dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME.COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro a cata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena rispettivamente c data con il PM, in relazione a ipotesi di detenzione, con finalità di cession sostanza stupefacente.
I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazion alla qualificazione giuridica del fatto in particolare alla mancata sussunzione fattispecie ai sensi dell’art.73 comma 5 dPR 309/90.
I profili di doglianza sopra richiamati sono improponibili in questa sede. Va ricordato, in proposito, come previsto dall’articolo 448 comma 2 bi cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applic bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2 che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità correre per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. pro pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limit soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, COGNOME contro COGNOME NOME, Rv.281116; sez.4, n.13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv.283023), ipotesi non ravvisabile nella specie e neppure dedotta.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, n ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dì parte ricorrente al gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore ente