Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2044 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2044 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BENEVENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Benevento, con la sentenza impugnata, ha applicato a NOME COGNOME e a NOME COGNOME la pena concordata tra le parti per i reati di cui agli artt. 416, 628, 648-bis, 64 cod. pen. e artt. 2 e 4, I. 895 del 1967 loro ascritti.
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei loro difensori.
2.1. NOME COGNOME deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica e alla sussistenza della rapina contestata sub b), l’omessa valutazione delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi
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dell’art. 129 cod. proc. pen. e la nullità o inutilizzabilità delle intercettazi telefoniche.
2.1. NOME COGNOME eccepisce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica e l’omessa valutazione delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. in ordine al delitto associativo.
I ricorsi sono inammissibili.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misur di sicurezza». In tale perimetro normativo è dunque ritualmente deducibile l’erronea qualificazione delle fattispecie contestate), ma, coerentemente con l’esegesi consolidata in riferimento al fatto tipico, solo nei casi di errore manifesto e di qualificazione palesemente eccentrica, che emergano con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971). La verifica sul punto, inoltre, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116).
Nel caso di specie, l’ampia motivazione chiarisce la correttezza ella qualificazione giuridica dei fatti, come contestati nella corposa rubrica imputativa, valutando in profondità le risultanze investigative, individuando il vincolo della continuazione tra i numerosi reati. Non emergono pertanto errores in iudicando suscettibili di scrutinio in questa sede.
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 dicembre 2023