Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46126 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 46126 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza n. 18802/22 in data 10/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava nei confronti di NOME COGNOME la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 615-ter, 640-ter, primo, secondo e terzo comma, cod. pen.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei
t
limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 clisp. att. cod. proc. pen.: insussistenza del reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. ed erronea
qualificazione giuridica del fatto di cui all’art. 640-ter cod. pen.
Assume il ricorrente:
-che il reato p. e p. dall’art. 615-ter cod. pen. non è ravvisabile, non avendo l’COGNOME violato il sistema informatico ma, più correttamente, avendo avuto accesso allo stesso previa acquisizione dall’avente diritto, mediante inganno, dei codici di accesso;
-che l’inganno, ovvero l’induzione in errore, è elemento costitutivo del reato di truffa rispetto al quale il reato p. e p. dall’art. 640-ter cod. pen. si pone in rapporto di specialità: escluso, pertanto, il concorso tra gli stessi, nel caso in cui, ol all’alterazione del sistema informatico, vi sia anche l’induzione in errore della persona, prevale il reato base di truffa.
3. Il ricorso è inammissibile.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi – qui non ricorrenti – di er manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (cfr., Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023-01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, NOME COGNOME, Rv. 279573-01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971-02).
Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 03/10/2023.