Ricorso per Cassazione Patteggiamento: Quando è Ammissibile?
Il patteggiamento è una scelta processuale che offre indubbi vantaggi in termini di celerità e riduzione della pena, ma comporta anche significative limitazioni sui mezzi di impugnazione. Comprendere i confini del ricorso per cassazione patteggiamento è fondamentale per valutare correttamente questa strategia difensiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire quali motivi possono essere validamente presentati e quali, invece, conducono a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso: Dal Patteggiamento all’Appello
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato dal Tribunale di Como, a seguito di richiesta di applicazione pena (patteggiamento), a due anni e otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, l’imputato era stato trovato in possesso di cocaina, hashish e una notevole quantità di eroina (oltre 150 grammi). A suo carico, inoltre, risultava una recidiva specifica.
Nonostante l’accordo sulla pena, la difesa decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte, contestando la correttezza della sentenza.
I Motivi del Ricorso e la Difesa
La difesa dell’imputato ha basato il proprio ricorso su due argomenti principali:
1. La presunta insussistenza delle condizioni per emettere una sentenza di condanna, sostenendo che si sarebbe dovuto procedere a un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
2. L’errata qualificazione giuridica del fatto. Secondo la tesi difensiva, il reato non avrebbe dovuto essere inquadrato nella fattispecie ordinaria di spaccio (art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/90), ma in quella attenuata del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5), che prevede pene significativamente più basse.
Analisi della Cassazione: I Limiti del Ricorso per Cassazione Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati in materia di impugnazione delle sentenze di patteggiamento, rafforzati dalle recenti normative.
L’Erronea Qualificazione Giuridica: Solo in Caso di Errore Manifesto
La Corte ha innanzitutto evidenziato come l’imputato non avesse fornito alcuna spiegazione valida per cui la detenzione di quantitativi non trascurabili di tre diverse tipologie di droga, da parte di un soggetto recidivo specifico, potesse essere considerata di lieve entità.
Inoltre, e questo è il punto cruciale, la giurisprudenza costante stabilisce che la possibilità di contestare la qualificazione giuridica del fatto in un ricorso per cassazione patteggiamento è estremamente limitata. È ammessa solo in presenza di un “errore manifesto”, ovvero quando la classificazione del reato è “palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione”. In altre parole, l’errore deve essere così evidente da non lasciare alcun margine di opinabilità. Nel caso di specie, tale errore non sussisteva.
La Riforma dell’Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La decisione si ancora saldamente al dettato dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca tassativamente i motivi per cui l’imputato e il pubblico ministero possono ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
* Motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato.
* Difetto di correlazione tra l’imputazione e la sentenza.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto (solo nei limiti dell’errore manifesto sopra descritto).
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Le censure mosse dalla difesa nel caso in esame esulavano da questo perimetro ristretto, rendendo il ricorso ab origine inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base del principio che l’accordo tra le parti nel patteggiamento cristallizza la qualificazione giuridica del fatto, salvo casi eccezionali di errore palese. L’imputato, accettando la pena, accetta implicitamente anche l’inquadramento giuridico del reato proposto dall’accusa. Tentare di rimetterlo in discussione in sede di Cassazione, senza che vi sia un errore macroscopico, rappresenta un’azione che va oltre i limiti consentiti dalla legge. La norma (art. 448 co. 2-bis c.p.p.) ha proprio lo scopo di deflazionare il carico della Cassazione, impedendo ricorsi su questioni già implicitamente definite dall’accordo tra le parti.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Come conseguenza diretta, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce con forza che il patteggiamento è un istituto che, a fronte di benefici certi, richiede una piena consapevolezza delle sue conseguenze, inclusa la forte limitazione del diritto di impugnazione.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica del reato?
No. È possibile solo in caso di “errore manifesto”, cioè quando la qualificazione giuridica adottata dal giudice è palesemente ed immediatamente riconoscibile come errata e non vi sono margini di opinabilità.
Quali sono i motivi specifici per cui si può fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., i motivi sono limitati a: vizi della volontà dell’imputato, mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza, erronea qualificazione giuridica (solo se manifesta) e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti dalla difesa, in particolare la richiesta di riqualificare il reato in fatto di lieve entità, non rientravano nei limiti tassativi previsti dalla legge per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento e non integravano un’ipotesi di errore manifesto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17629 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17629 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 del TRIBUNALE di COMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Como indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni due mesi otto di reclusione ed C 12.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Gazzate il 10 dicembre 2023.
Considerato che la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione sia per quanto riguarda l’insussistenza delle condizioni che avrebbero consentito di pronunciare sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. sia con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere ricondotto entro l’ambito operativo della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.
Rilevato, quanto alla diversa qualificazione giuridica del fatto, che il ricorrente non spiega per quali ragioni dovrebbe essere ritenuta di lieve entità la detenzione di gr. 4,65 di cocaina, gr. 29,79 di hashish e di complessivi gr. 158,9 di eroina da parte di un soggetto gravato da recidiva specifica.
Rilevato che, per giurisprudenza costante, quando si è proceduto all’applicazione di una pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuta in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, e un tale errore è configurabile soltanto se si tratta di una qualificazione giuridica che, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, è palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr. Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018. COGNOME, Rv. 272619).
Rilevato che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il Pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per Cassazione contro le sentenze di applicazione della pena «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o dell misura di sicurezza».
Ritenuto che le censure proposte esulino dai limiti di ammissibilità del ricorso previsti dalla norma citata.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e a ciò consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigligrt stensore
GLYPH
Il Prfsente –