Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29708 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 29708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA NOME CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2024 del TRI:BUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME e NOME ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Verona che, recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, contestato a entrambi, e per il reato di cui all’art. 495 cod. pen., conl:estato al solo COGNOME NOME.
Considerato che i motivi proposti non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abb rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, l’omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma 2-bis
limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (ex multis, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, COGNOME, Rv. 27976101; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l’imputato, con l’accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell’accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, COGNOME, P.v. 264595-01; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194) vuoi alla qualificazione giuridica del fatto (tra le ultime Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/05/2024