Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41643 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2024 del GIP TRIBUNALE di BARI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 de 1990, la mancata riqualificazione dei fatti contestati nella fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 cit. e l’erronea affermazione della recidiva qualificata – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.
Invero, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, NOME , Rv. 283023 – 01). Nella specie, la dedotta erronea qualificazione non emerge affatto, considerato che il reato contestato al ricorrente concerne l’illecita detenzione di ben 9421 dosi singole medie di hashish (quantità che, di per sé, esclude la configurabilità del fatto di minore gravità). Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che è pacifico che «in tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l’erronea applicazione della recidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto» (Sez. 5, n. 11253 del 13/01/2023, AVV_NOTAIO COGNOME, Rv. 284305 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024
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