Ricorso Cassazione Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie alternative al processo ordinario, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui confini invalicabili del ricorso cassazione patteggiamento, ribadendo i principi introdotti dalla Riforma Orlando. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver concordato la pena, tentava di rimettere in discussione la propria colpevolezza.
Il Caso in Esame: Dal Patteggiamento alla Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Bologna, con la quale un individuo veniva condannato, su sua richiesta, a una pena di due anni e otto mesi di reclusione e 14.000 euro di multa. L’accusa era quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina, ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/90.
Nonostante l’accordo raggiunto con la pubblica accusa e ratificato dal giudice, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte: I Limiti del Ricorso Cassazione Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha rigettato categoricamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Questa norma, introdotta con la cosiddetta “novella Orlando”, ha limitato drasticamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. L’obiettivo del legislatore era quello di deflazionare il carico della Cassazione e dare maggiore stabilità alle sentenze concordate.
Secondo la Corte, l’imputato non può utilizzare il ricorso per Cassazione per riaprire una discussione sulla sua colpevolezza o sulla valutazione delle prove. Scegliendo il patteggiamento, egli accetta implicitamente una sentenza di condanna basata sugli atti disponibili, rinunciando a un accertamento completo nel dibattimento.
Le Motivazioni della Sentenza
I giudici hanno chiarito che l’unica via percorribile per contestare la qualificazione giuridica del fatto in un ricorso cassazione patteggiamento è dimostrare un “errore manifesto”. Questo non è un errore qualsiasi, ma un errore palese, immediatamente riconoscibile e non soggetto a margini di opinabilità. In altre parole, la classificazione giuridica data dal giudice deve essere “palesemente eccentrica” rispetto a come i fatti sono descritti nel capo di imputazione.
Nel caso specifico, il ricorrente non lamentava un errore di questo tipo. Al contrario, le sue doglianze miravano a una riconsiderazione nel merito della sua responsabilità, un’operazione preclusa in questa sede. La Corte ha quindi concluso che le questioni sollevate erano del tutto improponibili.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: il patteggiamento è una scelta processuale che comporta conseguenze definitive. Una volta che la pena è stata concordata e applicata, le possibilità di impugnazione sono estremamente ridotte. Non è possibile usare il ricorso in Cassazione come un “terzo grado di merito” per tentare di ottenere un’assoluzione che non si è cercata nel processo ordinario. Questa decisione serve da monito: la scelta di un rito alternativo deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza dei suoi effetti preclusivi. Il ricorso è ammesso solo per vizi gravi e manifesti, non per un ripensamento sulla convenienza dell’accordo raggiunto.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per motivi molto specifici elencati nell’art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale. Tra questi, non rientra la possibilità di contestare la valutazione dei fatti o l’affermazione di colpevolezza.
Cosa si intende per ‘errore manifesto’ nella qualificazione giuridica del fatto?
Si tratta di un errore palese, immediatamente riconoscibile e non opinabile, che rende la classificazione del reato data dal giudice palesemente ‘eccentrica’ rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Perché il ricorrente non ha contestato un errore manifesto nella qualificazione giuridica del reato, ma ha cercato di rimettere in discussione la sua responsabilità penale e la valutazione della prova, motivi non ammessi dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33747 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33747 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
dato avviso alle parti
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 4 cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 1000 di mul in relazione a ipotesi dì detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stu cente del tipo cocaina ai sensi dell’art.73 commi 1 e 1 bis dPR 309/90.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità nei suoi confronti.
I profili di doglianza sopra richiamati sono improponibili in questa sede. Va ricordato, in proposito, come previsto dall’articolo 448 comma 2 bi cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.20 che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità correre per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. pro perì., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limita soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, indiscussa immediatezza e senza margini dì opinabffità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro NOME NOME, Rv.281116), ipotesi non ravvisabile nella specie dove il ricorrente sì duo della corretta valutazione della prova di reità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorr al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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