Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46377 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46377 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Como il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 19/12/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME contro la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 19/12/2022 gli ha applicato una pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati ex artt. 318 e 319 cod. pen., come descritti nelle imputazioni è inammissibile.
La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo ex art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. l’erronea qualificazione giuridica del fatto nella sentenza che applica pena ex art. 444 bis cod. proc. pen. è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Invece, deve escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione perché la verifica sulla corretta qualificazione
giuridica del fatto va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252).
Invece, nel caso in esame nel ricorso si asserisce in termini del tutto generici che sussisterebbe un rapporto di specialità fra la fattispecie oggetto dell’art. 318 cod. pen. e quella oggetto dell’art. 319 cod. pen., e che nel caso di astratta violazione di entrambe le norme incriminatrici, mediante una pluralità di condotte, il giudice dovrebbe giudicare l’imputato per una sola delle due fattispecie e non condannarlo per entrambe.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 27833; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2023