Ricorso Cassazione Patteggiamento: Quando è Inammissibile per Errata Qualificazione del Reato
Il ricorso per cassazione patteggiamento rappresenta una via di impugnazione stretta e ben definita dal legislatore. Con la recente ordinanza n. 47342/2023, la Corte di Cassazione torna a ribadire i limiti di tale strumento, in particolare quando il motivo del ricorso riguarda la qualificazione giuridica del fatto. La pronuncia chiarisce che solo un ‘errore manifesto’ può aprire le porte alla Suprema Corte, escludendo tutte quelle doglianze che implicano una valutazione non palese o opinabile.
I Fatti di Causa: dal Patteggiamento al Ricorso
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Perugia. L’imputato, accordatosi con il Pubblico Ministero, otteneva l’applicazione di una pena di un anno e due mesi di reclusione e 400 euro di multa per i reati ascrittigli.
Nonostante l’accordo, la difesa decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’erronea qualificazione giuridica di uno dei capi di imputazione. Nello specifico, si contestava la configurazione del reato di ricettazione (art. 648 c.p.), sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati nella fattispecie meno grave dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.).
La Questione Giuridica: i Limiti del Ricorso per Cassazione Patteggiamento
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte riguarda i confini entro cui è ammesso il ricorso per cassazione patteggiamento. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita drasticamente i motivi di ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Tra questi, è prevista la possibilità di contestare l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma la giurisprudenza ha costantemente interpretato questa possibilità in modo restrittivo. L’errore deve essere ‘manifesto’, ovvero palese, evidente e immediatamente riconoscibile dalla semplice lettura degli atti, senza necessità di indagini complesse o valutazioni discrezionali.
La Differenza tra Ricettazione e Acquisto di Sospetta Provenienza
Per comprendere la doglianza della difesa, è utile chiarire la differenza tra i due reati:
* Ricettazione (art. 648 c.p.): Punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. È necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene.
* Acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.): Punisce, con una pena decisamente inferiore, chi acquista o riceve cose di cui si ha motivo di sospettare la provenienza da reato, senza averne prima accertata la legittima provenienza. Si tratta di una contravvenzione basata su un colposo difetto di diligenza.
La difesa sosteneva che i fatti contestati rientrassero in questa seconda, più lieve, ipotesi.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, aderendo a un consolidato orientamento giurisprudenziale. I giudici hanno chiarito che la verifica sull’erronea qualificazione giuridica in sede di legittimità deve essere condotta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, della motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso.
L’errore, per giustificare l’annullamento, deve risultare ‘palesemente eccentrico’ rispetto al contenuto dell’imputazione. Nel caso di specie, il capo di imputazione contestava all’imputato la ricezione di una carta di pagamento proveniente da un furto. Tale descrizione, secondo la Corte, si attaglia perfettamente alla fattispecie della ricettazione (art. 648 c.p.), che presuppone proprio la provenienza del bene da un delitto.
Non vi era, pertanto, alcun errore manifesto o ‘eccentrico’. La qualificazione giuridica adottata dal giudice di merito era corretta e coerente con la contestazione. Di conseguenza, il motivo di ricorso non rientrava tra quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Le Conclusioni
La decisione in commento conferma la rigidità dei presupposti per un ricorso per cassazione patteggiamento. L’accordo tra imputato e PM cristallizza la vicenda processuale, e la possibilità di rimetterla in discussione è eccezionale. L’erronea qualificazione del fatto può essere censurata solo quando l’errore sia di macroscopica evidenza e non richieda alcuna attività interpretativa. Qualsiasi doglianza che tenda a una rivalutazione nel merito o che si basi su elementi opinabili è destinata a essere dichiarata inammissibile.
L’esito del ricorso è stato, quindi, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un’impugnazione palesemente infondata.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, la possibilità è molto limitata. L’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso solo per specifici motivi, tra cui l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ma solo a condizione che l’errore sia ‘manifesto’, cioè palese e non opinabile.
Cosa intende la Cassazione per ‘errore manifesto’ nella qualificazione giuridica di un reato?
Si tratta di un errore evidente, immediatamente riconoscibile e che non lascia margini di opinabilità. Deve emergere dal semplice confronto tra la descrizione del fatto nel capo di imputazione e la norma penale applicata, senza bisogno di ulteriori indagini o complesse interpretazioni.
Cosa accade se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, se si ravvisa una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47342 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 47342 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 del TRIBUNALE di PERUGIA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Perugia con sentenza del 12/6/2023 applicava a NOME COGNOME – su richiesta del difensore munito di procura speciale e con il consenso del pubblico ministero – la pena di anni uno mesi due di reclusione ed euro quattrocento di multa per i reati ascrittigli.
L’imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta la erronea qualificazione dei fatti di cui al capo 5), ritenendo che più correttamente sarebbe configurabile il reato di cui all’art. 712 cod. pen., piuttosto che quello di c all’art. 648 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per essere non consentito l’unico motivo cui è affidato.
Ed invero, iin tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma
2 -bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Tale verifica deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sezione 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gannal, Rv. 283023 – 01; Sezione 2, n. 14377 del 31/3/2021, NOME, Rv. 281116 – 01; Sezione 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842 – 01; Sezione 6, n. 25617 del 25/6/2020, NOME, Rv. 279573 – 01).
Nel caso di specie, rileva il Collegio che – tenuto conto della contestazione di cui al capo 5), in cui si fa riferimento alla ricezione di una carta di pagamento provento di furto – la qualificazione giuridica del fatto risulta corretta e per nul eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 18 ottobre 2023.